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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6998/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Rimini che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme (595.000 euro, di cui sequestrati 533.393,83 euro) disposta nell'ambito di indagini per il reato di frode in danno dello Stato/agevolazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Gli indagati sostenevano che l'operazione finanziaria fosse lecita, che la societa' Acquachiara s.r.l. fosse stata costituita per realizzare lavori poi rallentati dalla pandemia, che esistessero garanzie e fideiussioni e che gli elementi indicati dal giudice fossero interpretati erroneamente come fittizi (ad es. stato di inattivita', uscite dei conferimenti sociali, vendite di mobilio, rimborsi di finanziamenti soci). Inoltre contestavano la mancanza di adeguata motivazione sul periculum in mora (necessita' del sequestro in vista della confisca), invocando il principio della Cassazione secondo cui il giudice deve motivare anche tale requisito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha confermato che l'appello al riesame era ammissibile e che, quanto al fumus commissi delicti, il Tribunale aveva fornito motivazione sufficiente a sostenere la ritenuta natura fittizia dell'operazione (quindi nessuna violazione di legge su questo punto). Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: il provvedimento impugnato non ha adeguatamente motivato il requisito del periculum in mora alla stregua del principio stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza Ellade), ossia la concisa motivazione delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio. Ne e' conseguito l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alla parte che riguarda la sussistenza del periculum in mora e il rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione conforme ai criteri indicati dalle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, codice di procedura penale

    art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma attribuisce al giudice la facolta' di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiama che si tratta di facolta' ("puo'") e non obbligo, pertanto non puo' sussistere automatismo tra obbligo di confisca e obbligo di sequestro senza adeguata motivazione

  • art. 240 codice penale

    Riguarda la confisca; la Corte rammenta che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere motivato anche in relazione al periculum in mora collegato all'anticipazione dell'effetto ablativo

  • art. 640-bis codice penale

    Reato contestato (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). La Corte ha valutato che, in sede di riesame, il giudice deve verificare il fumus sulla base degli elementi processuali ma senza sindacare la fondatezza dell'accusa

  • art. 640-quater codice penale e richiamo all'art. 322-ter

    art. 640-quater cod. pen.; rinvio all'art. 322-ter cod. pen.

    La disciplina prevede l'eventuale confisca obbligatoria per questo tipo di reato tramite rinvio; la Corte chiarisce pero' che l'esistenza di una confisca obbligatoria non esonera il giudice dall'onere di motivare il periculum in mora per il sequestro preventivo

  • Sezioni Unite, sentenza Ellade

    Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Principio richiamato: il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora, rapportata alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, salvo l'eccezione delle cose la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione/alienazione costituisca reato

Massime di principio

  • Il giudice che dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve dare una motivazione specifica e concisa anche sul periculum in mora: non e' sufficiente richiamare la natura confiscabile del bene o la gravita' dell'accusa
  • La natura obbligatoria della confisca (per taluni reati) non esime il giudice dall'onere motivazionale sul periculum; non esiste un automatismo che renda obbligatorio il sequestro quando la confisca e' prevista dalla legge
  • In sede di riesame/cassazione il sindacato e' limitato: la Suprema Corte verifica principalmente la legittimita' formale e la presenza/assenza di motivazione o motivazione meramente apparente, non puo' sostituirsi al giudice di merito nel valutare la fondatezza dell'accusa
  • Sul profilo del fumus del reato il giudice del riesame deve considerare le risultanze processuali e spiegare, anche sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria; tuttavia non puo' pronunciare una valutazione di merito approfondita
  • La difesa puo' sottrarre al mantenimento del sequestro dimostrando elementi che, ictu oculi, escludano il dolo o l'elemento costitutivo del reato; diversamente, le versioni alternative dei fatti richiedono valutazione di merito non rimessa alla Suprema Corte
  • Quando si impugna un provvedimento reale conviene puntualizzare sia sul fumus sia, soprattutto, sul periculum in mora: la mancanza di motivazione su quest'ultimo e' motivo efficace di annullamento e rinvio

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