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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23514/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'appello della ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Bologna per il reato previsto dall'art. 10 comma 2 D.L. 14/2017. La ricorrente contestava che i motivi di appello erano specifici, avendo denunciato vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo all'elemento soggettivo del reato: la presenza alla stazione non sarebbe stata finalizzata a eludere il divieto di accesso ma imposta dalla condizione di senza dimora e dalla dipendenza dagli assistenti sociali comunali (condizione di particolare vulnerabilità, appartenenza etnica sinta e stato di bisogno). Si deduceva quindi il difetto del dolo e la necessità di valutare la marginalità sociale e l'assenza di pericolosità, nonché la compressione del diritto di difesa e del principio del doppio grado di giurisdizione per un presunto travisamento della nozione di genericità da parte della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per il prosieguo. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale aveva illegittimamente valutato nel merito la manifesta infondatezza dei motivi di appello (avendo introdotto nuovi elementi e risposto sostanzialmente al gravame), mentre l'art. 591 e l'art. 581 cod. proc. pen. consentono l'inammissibilità de plano solo per manifesta carenza di specificità (assenza di una censura chiaramente identificabile) e non per motivi che, pur eventualmente infondati, affrontano la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la declaratoria di inammissibilità de plano richiede una manifesta carenza di specificità dei motivi (assenza di censura chiaramente identificabile); l'ipotesi di inammissibilità deve essere interpretata restrittivamente per tutelare il diritto di difesa.

  • art. 581 cod. proc. pen. (riformato dalla legge 23/06/2017 n.103)

    A seguito della riforma, il giudice dell'appello può dichiarare l'inammissibilità solo quando i motivi difettino di specificità, ossia quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione della sentenza impugnata; non può invece dichiarare inammissibile un appello perché ritiene i motivi manifestamente infondati, poiché ciò comporterebbe un sindacato di merito vietato in sede di ammissibilità.

  • art. 10 comma 2 D.L. 14/2017

    Norma sostanziale che disciplina il fatto-reato contestato; nella vicenda la discussione verteva sull'elemento soggettivo del reato e sulla possibilità che la condizione di vulnerabilità della ricorrente escluda o attenui il dolo.

Massime di principio

  • La declaratoria di inammissibilità per genericità deve essere applicata in modo restrittivo: l'appello è inammissibile de plano solo se manca manifestamente ogni censura riconoscibile.
  • Il giudice dell'appello non può sostituirsi al merito valutando la manifesta infondatezza dei motivi quando questi affrontano la motivazione della sentenza di primo grado; tale valutazione appartiene al merito e non alla fase di ammissibilità.
  • Quando l'appellante solleva questioni sulle condizioni personali (vulnerabilità, stato di bisogno, contesto sociale) rilevanti per l'elemento soggettivo del reato, tali argomentazioni possono avere specificità e impongono che il giudice d'appello non le scarti come generiche senza un esame di merito.
  • La tutela del diritto di difesa e del doppio grado di giurisdizione impone che il giudice d'appello interpreti restrittivamente le ipotesi di inammissibilità e consenta l'esame del merito quando i motivi si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In casi simili, se la Corte d'appello entra nel merito nel corso di una declaratoria di inammissibilità (introducendo nuova valutazione), la Cassazione può annullare l'ordinanza e disporre la trasmissione degli atti per il corretto prosieguo.

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