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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46980/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta distrattiva (importo complessivo €38.650) lamentando: 1) errata valutazione delle risultanze probatorie e assoluta assenza di dolo perché era amministratore per soli 7 mesi e aveva ceduto quote e amministrazione prima dell'insorgere della decozione; le somme sarebbero state prelevate come compenso di amministratore (€12.000) o pagamenti per prestazioni professionali a Zonni Giampiero (€26.650) supportate da fatture; la documentazione giustificativa sarebbe invece stata presente al momento dei pagamenti e successivamente occultata o distrutta da terzi che si succedettero nell'amministrazione; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche eccessività della pena, nonostante comportamento collaborativo con inquirenti e curatore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi costituiscono, in sostanza, una nuova valutazione del merito e delle prove, censura non consentita in sede di legittimità salvo omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste, non rilevate. Quanto alle somme, la sentenza ha affermato l'obbligo dell'amministratore di conservare/documentare le giustificazioni degli esborsi; la mera asserzione dell'esistenza di documenti poi distrutti non è idonea a scalfire la motivazione del merito. La dedotta legittimità dei compensi non è stata provata con dati oggettivi comparativi o delibere che ne consentano la verifica; analogamente non risultano elementi che colleghino le prestazioni di Zonni a pagamenti dovuti. Si è precisato inoltre che, ai fini del delitto di bancarotta distrattiva, non è necessario che la distrazione abbia direttamente causato il dissesto o che il reo volesse il fallimento: è sufficiente che sia intervenuto il fallimento e che vi sia stata una diminuzione patrimoniale a danno dei creditori. Le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sull'entità della pena sono parimenti inammissibili: la valutazione del merito sulla rilevanza degli elementi positivi non risulta manifestamente illogica e la pena era già fissata al minimo per l'ammissione sostanziale degli addebiti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lettera e)

    Limita il sindacato di legittimità: non sono ammesse doglianze che implichino una nuova valutazione delle prove, salvo omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione del giudice del merito.

  • art. 223 r.d. 267/1942

    Per l'integrazione del reato di bancarotta distrattiva non è necessario il fine diretto di causare il dissesto: è sufficiente che sia intervenuto il fallimento e che la condotta abbia comportato distrazione e diminuzione patrimoniale a scapito dei creditori.

  • art. 132 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la valutazione dei giudici di merito sulla gravità del fatto e sulle circostanze è riservata al loro apprezzamento, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di applicazione della pena (determinazione della pena entro i limiti edittali); la Corte ha ritenuto congrua la scelta del giudice di merito in base ai criteri previsti.

  • art. 62-bis, comma 3, cod. pen.

    art. 62-bis, comma 3 cod. pen.

    L'incensuratezza non assume rilievo decisivo se non sussistono elementi di segno positivo che giustifichino il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disponibilità a condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità, valutando la colpa che ha determinato l'inammissibilità.

  • art. 36, comma 1 Cost.

    Rilevato che la tutela costituzionale della retribuzione riguarda il lavoro subordinato; la Corte ha affermato che l'incarico di amministratore non è in sé assimilabile al lavoro subordinato, quindi non è automaticamente applicabile il parametro costituzionale per valutare i compensi.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione globale delle prove: i motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria del merito sono inammissibili, salvo palesi omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione.
  • L'amministratore che disponga esborsi deve conservare e/o rendere disponibili documenti giustificativi (delibere, fatture, confronti oggettivi): la mancanza di documentazione grava sulla valutazione di liceità dei pagamenti.
  • La semplice affermazione che la documentazione fosse presente e poi distrutta non è sufficiente a esonerare l'onere probatorio dell'amministratore a meno che tale distruzione sia provata e imputabile ad altri in modo incontrovertibile.
  • Per qualificare come legittimi i compensi di amministratore occorrono elementi oggettivi di congruità (delibere assembleari, comparazione con emolumenti analoghi, impegno orario, risultati); l'esistenza formale di un diritto al compenso non basta per escludere la rilevanza penale degli esborsi.
  • Ai fini della configurabilità della bancarotta distrattiva non è necessario il dolo specifico di provocare il dissesto: rileva che sia intervenuto il fallimento e che vi sia stata una distrazione patrimoniale che abbia diminuito l'attivo a danno dei creditori.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi specifici; la sola collaborazione processuale o l'incensuratezza possono non essere sufficienti.

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