Cassazione Penale, Sentenza n. 46980/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta distrattiva (importo complessivo €38.650) lamentando: 1) errata valutazione delle risultanze probatorie e assoluta assenza di dolo perché era amministratore per soli 7 mesi e aveva ceduto quote e amministrazione prima dell'insorgere della decozione; le somme sarebbero state prelevate come compenso di amministratore (€12.000) o pagamenti per prestazioni professionali a Zonni Giampiero (€26.650) supportate da fatture; la documentazione giustificativa sarebbe invece stata presente al momento dei pagamenti e successivamente occultata o distrutta da terzi che si succedettero nell'amministrazione; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche eccessività della pena, nonostante comportamento collaborativo con inquirenti e curatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi costituiscono, in sostanza, una nuova valutazione del merito e delle prove, censura non consentita in sede di legittimità salvo omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste, non rilevate. Quanto alle somme, la sentenza ha affermato l'obbligo dell'amministratore di conservare/documentare le giustificazioni degli esborsi; la mera asserzione dell'esistenza di documenti poi distrutti non è idonea a scalfire la motivazione del merito. La dedotta legittimità dei compensi non è stata provata con dati oggettivi comparativi o delibere che ne consentano la verifica; analogamente non risultano elementi che colleghino le prestazioni di Zonni a pagamenti dovuti. Si è precisato inoltre che, ai fini del delitto di bancarotta distrattiva, non è necessario che la distrazione abbia direttamente causato il dissesto o che il reo volesse il fallimento: è sufficiente che sia intervenuto il fallimento e che vi sia stata una diminuzione patrimoniale a danno dei creditori. Le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sull'entità della pena sono parimenti inammissibili: la valutazione del merito sulla rilevanza degli elementi positivi non risulta manifestamente illogica e la pena era già fissata al minimo per l'ammissione sostanziale degli addebiti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lettera e)
Limita il sindacato di legittimità: non sono ammesse doglianze che implichino una nuova valutazione delle prove, salvo omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione del giudice del merito.
Per l'integrazione del reato di bancarotta distrattiva non è necessario il fine diretto di causare il dissesto: è sufficiente che sia intervenuto il fallimento e che la condotta abbia comportato distrazione e diminuzione patrimoniale a scapito dei creditori.
Criteri per la determinazione della pena; la valutazione dei giudici di merito sulla gravità del fatto e sulle circostanze è riservata al loro apprezzamento, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.
Norma sui criteri di applicazione della pena (determinazione della pena entro i limiti edittali); la Corte ha ritenuto congrua la scelta del giudice di merito in base ai criteri previsti.
art. 62-bis, comma 3, cod. pen.
art. 62-bis, comma 3 cod. pen.
L'incensuratezza non assume rilievo decisivo se non sussistono elementi di segno positivo che giustifichino il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Disponibilità a condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità, valutando la colpa che ha determinato l'inammissibilità.
art. 36, comma 1 Cost.
Rilevato che la tutela costituzionale della retribuzione riguarda il lavoro subordinato; la Corte ha affermato che l'incarico di amministratore non è in sé assimilabile al lavoro subordinato, quindi non è automaticamente applicabile il parametro costituzionale per valutare i compensi.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione globale delle prove: i motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria del merito sono inammissibili, salvo palesi omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione.
- L'amministratore che disponga esborsi deve conservare e/o rendere disponibili documenti giustificativi (delibere, fatture, confronti oggettivi): la mancanza di documentazione grava sulla valutazione di liceità dei pagamenti.
- La semplice affermazione che la documentazione fosse presente e poi distrutta non è sufficiente a esonerare l'onere probatorio dell'amministratore a meno che tale distruzione sia provata e imputabile ad altri in modo incontrovertibile.
- Per qualificare come legittimi i compensi di amministratore occorrono elementi oggettivi di congruità (delibere assembleari, comparazione con emolumenti analoghi, impegno orario, risultati); l'esistenza formale di un diritto al compenso non basta per escludere la rilevanza penale degli esborsi.
- Ai fini della configurabilità della bancarotta distrattiva non è necessario il dolo specifico di provocare il dissesto: rileva che sia intervenuto il fallimento e che vi sia stata una distrazione patrimoniale che abbia diminuito l'attivo a danno dei creditori.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi specifici; la sola collaborazione processuale o l'incensuratezza possono non essere sufficienti.
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