Cassazione Civile, Ordinanza n. 14501/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per IRPEF 2006, interessi e sanzioni, derivante da iscrizione a ruolo provvisoria connessa a un avviso di accertamento notificato alla società di cui il de cuius era socio. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con nove motivi contro la sentenza della CTR che aveva confermato la legittimità della pretesa. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente rappresentava che l'atto impositivo prodromico era stato definitivamente annullato e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere; l'Agenzia delle Entrate dava atto dell'intervenuto sgravio del ruolo e dichiarava di non avere interesse a coltivare il giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuto sgravio della posizione fiscale che aveva originato la cartella impugnata e ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando il sopravvenuto venir meno dell'interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, poiché la definizione del giudizio è dipesa da un evento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il sopravvenuto sgravio del ruolo ha determinato il venir meno dell'interesse ad agire e quindi la cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono i presupposti per dichiarare dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la definizione non dipende dal ricorso introduttivo ma da fatti sopravvenuti
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte della disciplina sull'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando la pretesa fiscale originaria viene integralmente sgravata o annullata nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere, se dipendente da un evento successivo alla proposizione del ricorso, giustifica di regola la compensazione integrale delle spese di lite.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato non sorge se la definizione del giudizio non discende dall'inammissibilità o dal rigetto del ricorso, ma da un fatto sopravvenuto che rende improcedibile la prosecuzione della controversia.
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