Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15700/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socia-amministratrice)

La controversia

Una socia al 50% e amministratrice di una società in nome collettivo impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna a reintegrare il patrimonio sociale di una somma prelevata dalle casse della società per pagare un debito verso il marito dell'altra socia, in misura ritenuta eccedente rispetto a quanto concordato. Nei gradi di merito erano state sollevate eccezioni di arbitrato e di prescrizione, entrambe respinte. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 5/2003 sostenendo che la clausola compromissoria statutaria non fosse nulla e che la controversia dovesse essere devoluta ad arbitrato; con il secondo denunciava la violazione dell'art. 2949 c.c., sostenendo che il credito dovesse ritenersi soggetto alla prescrizione quinquennale propria dell'azione di responsabilità e non alla prescrizione ordinaria, poiché fondato sull'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale, non già sull'indebito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che per l'arbitrato societario l'art. 34 d.lgs. n. 5/2003 richiedeva che la clausola prevedesse la nomina di tutti gli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società; la clausola statutaria che demandava la nomina ai soci e solo in caso di disaccordo al presidente del tribunale era quindi nulla. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d'appello aveva fondato il rigetto dell'eccezione di prescrizione sulla circostanza decisiva che l'azione di responsabilità era stata già respinta in primo grado con giudicato interno, ratio non censurata in cassazione; la diversa questione della qualificazione del credito come indebito era estranea alla reale decisione impugnata. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 34 d.lgs. n. 5/2003

    "la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società"

    Nell'arbitrato societario la clausola compromissoria è nulla se non attribuisce a un soggetto estraneo alla società il potere di nominare tutti gli arbitri; non è sufficiente che solo il terzo arbitro sia nominato dal presidente del tribunale in caso di disaccordo tra i soci.

  • art. 2949 c.c.

    La censura sulla prescrizione è stata ritenuta inammissibile perché non investiva la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 2476 c.c.

    La Corte richiama l'azione di responsabilità del socio verso l'amministratore come contesto della questione prescrizionale, ma ne rileva il rigetto già coperto da giudicato interno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Nell'arbitrato societario disciplinato dall'art. 34 d.lgs. n. 5/2003 la clausola compromissoria è nulla se non prevede che la nomina di tutti gli arbitri sia affidata a un soggetto terzo rispetto alla società, a pena di nullità della clausola stessa.
  • Quando la sentenza impugnata fonda il rigetto su una ratio autonoma e assorbente non specificamente censurata, il motivo di ricorso che attacca una diversa argomentazione della motivazione è inammissibile.
  • La censura in cassazione deve colpire la reale ratio decidendi della decisione impugnata: le doglianze eccentriche rispetto al fondamento effettivo della pronuncia non sono scrutinabili nel merito.

Come è indicizzato

MateriePatti parasocialiImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.