Cassazione Civile, Ordinanza n. 15351/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia alla luce dei principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato la rendita catastale di un immobile ubicato in Trezzano sul Naviglio, dichiarato dalla contribuente tramite procedura DOCFA, dopo la variazione della destinazione da laboratorio a categoria speciale D/8. La società aveva impugnato l’atto e la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva invece rigettato l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Agenzia ha dedotto quattro motivi tutti ex art. 360, n. 3, c.p.c.: (1) violazione della normativa catastale per avere la CTR ritenuto carente di motivazione l’avviso, nonostante contenesse i dati oggettivi considerati e una relazione di stima con l’iter logico-matematico seguito; (2) violazione delle norme sulla stima catastale e della legge n. 190/2014 per avere la CTR richiesto dati comparativi tipici delle unità ordinarie, mentre per gli immobili speciali la rendita era stata determinata con stima diretta/indiretta e metodo di costo; (3) violazione della normativa catastale e dell’art. 2697 c.c. per aver confuso il piano della motivazione dell’atto con quello della prova dei presupposti della pretesa; (4) violazione dell’art. 28 d.P.R. n. 1142/1949 e della legge n. 190/2014 per avere la CTR ritenuto emerso solo in giudizio che l’immobile fosse stato costruito nel 1990, con conseguente esclusione del coefficiente di vetustà, nonostante tale dato fosse già stato indicato nel DOCFA e nella relazione di stima. La Corte ha ritenuto fondati tutti i motivi, ribadendo che nell’ambito DOCFA l’atto è sufficientemente motivato quando indica i dati essenziali e consente la difesa del contribuente, mentre l’eventuale correttezza della rendita attiene al merito, non alla motivazione; ha inoltre precisato che, per gli immobili speciali, la stima può avvenire anche con procedimento indiretto basato sul costo di ricostruzione, con coefficiente di riduzione solo per immobili realizzati prima dell’epoca censuaria 1988-1989. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha esaminato i motivi come censure di legittimità sulla corretta applicazione della disciplina catastale e dell’onere probatorio.
Rileva nella procedura DOCFA e nella determinazione della rendita catastale; la Corte ne richiama l’applicazione in coordinamento con la normativa primaria.
r.d.l. n. 652 del 1939
Costituisce base normativa del classamento e della stima catastale; per gli immobili a destinazione speciale la rendita è determinata con stima diretta.
d.P.R. n. 1142 del 1949
Disciplina i criteri di determinazione della rendita catastale e distingue tra procedimento diretto e indiretto, compreso l’uso del costo di ricostruzione e del coefficiente di riduzione.
art. 11 d.l. n. 70 del 1988, conv. in l. n. 154 del 1988
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo quale norma coinvolta nella disciplina di riferimento.
artt. 8, 27, 28 e 30 d.P.R. n. 1142 del 1949
La Corte afferma che, per gli immobili speciali, la rendita può essere determinata con stima diretta o indiretta; nel procedimento indiretto può farsi riferimento al valore di mercato o al costo di ricostruzione, con coefficiente di riduzione se l’immobile è anteriore all’epoca censuaria.
art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939
Per gli immobili speciali e particolari la rendita catastale proposta tramite DOCFA è determinata con stima diretta per ogni singola unità, anche mediante procedimento indiretto fondato sul costo di ricostruzione.
art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014
È richiamato quale norma che ha attribuito rilievo normativo alla circolare n. 6/T del 2012 in materia di stima catastale delle unità a destinazione speciale o particolare.
La Corte ribadisce la distinzione tra motivazione dell’atto e prova dei presupposti della pretesa tributaria, che seguono piani diversi.
circolare n. 6/T del 30 novembre 2012
Richiamata come atto tecnico-estimativo che, per effetto della legge n. 190 del 2014, assume rilievo normativo nella disciplina della rendita catastale degli immobili speciali.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA l’avviso di accertamento catastale è adeguatamente motivato quando indica i dati oggettivi e la classe/categoria attribuita, purché gli elementi di fatto forniti dal contribuente non siano contestati; solo in presenza di contestazione dei dati fattuali è necessaria una motivazione più analitica.
- La sufficienza della motivazione dell’atto catastale va distinta dalla fondatezza nel merito della rendita attribuita: la prima riguarda la intelligibilità della pretesa e la possibilità di difesa, la seconda attiene alla correttezza tecnica della stima e si valuta nel giudizio di merito.
- Per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita catastale può essere determinata con stima diretta anche mediante procedimento indiretto, fondato sul costo di ricostruzione o sul valore di mercato, senza che sia necessario il sistema tariffario delle unità ordinarie.
- Nel procedimento indiretto basato sul costo di ricostruzione, il coefficiente di riduzione per vetustà opera solo per gli immobili realizzati prima dell’epoca censuaria di riferimento e deve essere commisurato allo stato attuale del bene; l’immobile costruito dopo tale epoca non beneficia del coefficiente.
- In sede di legittimità è censurabile l’errore del giudice di merito che confonda il piano della motivazione dell’avviso con quello della prova dei presupposti della pretesa tributaria, poiché i due profili sono logicamente e giuridicamente distinti.
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