Cassazione Penale, Ordinanza n. 04935/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per truffa è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa, deducendo: 1) l'erroneità della motivazione sul giudizio di responsabilità per mancanza dell'elemento soggettivo, sostenendo che non vi fosse dolo iniziale; 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo si limitava a riproporre censure già formulate in appello e già disattese, senza una critica specifica e argomentata della decisione impugnata. Ha inoltre ritenuto che la Corte di merito avesse correttamente valorizzato la condotta dell'imputata, che aveva inizialmente adempiuto ad alcuni impegni economici per ingenerare affidamento nelle controparti, ottenendo beni e servizi senza pagare il saldo, mentendo sui pagamenti ed infine rendendosi irreperibile: elementi ritenuti sintomatici del dolo originario richiesto per la truffa. Quanto al secondo motivo, è stato giudicato manifestamente infondato perché la motivazione del diniego delle attenuanti generiche risultava priva di evidenti illogicità e conforme al principio secondo cui il giudice non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Norme richiamate
Per la configurabilità della truffa è stato valorizzato il dolo iniziale desumibile da condotte univoche: iniziale adempimento per generare affidamento, successiva acquisizione di beni e servizi senza pagamento, mendacio sui pagamenti e irreperibilità al momento del saldo.
Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimo se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e fondata sugli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito, senza necessità di confutare puntualmente tutti gli argomenti difensivi.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel delitto di truffa, il dolo iniziale può essere desunto da comportamenti successivi che, letti unitariamente, mostrino che l'agente sin dall'origine aveva intenzione di conseguire il vantaggio patrimoniale senza adempiere alla controprestazione.
- L'adempimento iniziale di alcuni obblighi economici può costituire indice di una strategia fraudolenta diretta a creare affidamento nella controparte e a consentire l'ottenimento di beni o servizi senza pagamento integrale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito prenda in considerazione gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti e la motivazione non presenti manifeste illogicità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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