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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01966/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per calunnia (art. 368 c.p.) e per falso in testimonianza (art. 372 c.p.). Motivo 1: si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul punto del dolo nella calunnia; Tuzzolino sostiene che la Corte ha ritenuto il dolo sulla base della incoerenza e della mancanza di riscontri alle sue dichiarazioni, ovvero con una valutazione probabilistica anziché con la prova certa della consapevolezza dell'innocenza della persona accusata. Motivo 2: si deduce violazione di legge in relazione a entrambe le imputazioni, sostenendo che la contraddittorietà e i mutamenti di versione dimostrerebbero l'assenza del dolo necessario per i reati contestati.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione analitica e coerente, spiegando perché le dichiarazioni dettagliate del ricorrente (con riferimenti di tempo, luogo, persone e comportamenti) escludessero un errore, un ricordo sbagliato o un fraintendimento e consentissero di inferire la consapevolezza dell'innocenza dell'imputato e la falsità delle dichiarazioni. Si è affermato il principio secondo cui la Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito né annullare la sentenza per mere alternative interpretative prive di specifici vizi di motivazione. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Monterosso Patrizia per complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    Norma sulla calunnia; la Corte ha ritenuto che il dolo specifico (consapevolezza dell'innocenza della persona accusata) possa essere provato anche in via indiziaria, quando le dichiarazioni dell'imputato presentino riferimenti fattuali precisi e circostanze incompatibili con un errore o con un semplice ricordo confuso

  • art. 372 c.p.

    Norma sul falso in testimonianza; la Corte ha confermato che la valutazione della veridicità delle dichiarazioni del testimone si fonda sulla congruità e sulle specificità dei fatti riferiti, potendo la falsità essere accertata attraverso la valutazione complessiva delle prove

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama che il sindacato di legittimità è limitato ai vizi di diritto e di motivazione rilevanti ai sensi di questa norma e non può essere trasformato in un sindacato di merito volto a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali

Massime di principio

  • Per il reato di calunnia è necessario il dolo consistente nella consapevolezza dell'innocenza dell'accusato; tale consapevolezza può essere provata anche in modo indiziario quando le dichiarazioni dell'accusatore contengono dettagli e riferimenti incompatibili con un errore o un mero fraintendimento
  • Contraddizioni o cambi di versione del dichiarante non determinano automaticamente l'assenza di dolo: la loro incidenza va valutata nel contesto complessivo delle prove e della coerenza dei particolari forniti
  • La Corte di cassazione non può annullare una decisione di merito limitandosi a proporre una diversa interpretazione dei fatti; il ricorso deve articolare vizi di diritto o di motivazione specifici e confrontarsi con le ragioni espresse dai giudici di merito
  • Quando i giudici di appello richiamano e integrano la motivazione di primo grado, si forma un corpo argomentativo unitario legittimo se i punti critici sono stati analiticamente esaminati e risolti
  • Chi impugna in cassazione deve indicare in modo puntuale dove la motivazione dei giudici di merito sia carente, illogica o non rispondente alle risultanze; censure generiche o alternative interpretative sono normalmente inammissibili
  • Esito negativo del ricorso comporta normalmente condanne alle spese e, in casi penali, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la parte civile vittoriosa può ottenere la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa

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