Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15216/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante a un avvocato che, in un procedimento penale, era stato nominato difensore d'ufficio in sostituzione del difensore di fiducia. Il procedimento penale si era concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela. Il Tribunale, decidendo sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, aveva riconosciuto al professionista il compenso soltanto per la fase decisionale, escludendo la fase di studio. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, n. 3, lett. a), del D.M. 55/2014, sostenendo che la fase di studio, comprendente l'esame e lo studio degli atti, fosse dovuta perché prodromica alla fase decisionale e perché egli aveva comunque partecipato all'udienza in cui la causa era stata decisa. Il secondo motivo di ricorso, secondo quanto riportato nell'ordinanza, è stato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha condiviso la proposta del relatore, secondo cui la fase di studio, intesa come esame e studio degli atti, è prodromica alla fase decisionale e deve essere compensata al difensore sostituto che abbia partecipato all'udienza in cui la causa è stata decisa, indipendentemente dalla complessità della difesa svolta, che rileva solo ai fini della quantificazione del compenso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla censura accolta e la causa è stata rinviata al Tribunale di Trani, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12, n. 3, lett. a), D.M. 55/2014

    la fase di studio comprende l'esame e lo studio degli atti ed è dovuta anche al difensore sostituto che abbia partecipato all'udienza di decisione, perché prodromica alla fase decisionale; la complessità della difesa incide solo sulla quantificazione del compenso

  • art. 380-bis c.p.c.

    è stata richiamata la proposta del relatore formulata nel procedimento camerale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel liquidare i compensi del difensore sostituto, la fase di studio non può essere esclusa quando risulti funzionale e prodromica alla fase decisionale e il professionista abbia partecipato all'udienza di definizione della causa.
  • La partecipazione all'udienza di decisione costituisce indice sufficiente per riconoscere il compenso per la fase di studio, ove la prestazione svolta sia coerente con l'attività preparatoria richiesta dalla causa.
  • La complessità della difesa non incide sull'an della debenza della fase di studio, ma solo sulla misura del compenso da liquidare.
  • In sede di legittimità, quando il ricorso è accolto con cassazione e rinvio, il giudice di rinvio deve provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.