Cassazione Civile, Ordinanza n. 06153/2026 del 17/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CGT di secondo grado del Lazio che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 relativo a beni-merce. Con un unico motivo deduceva, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013, sostenendo che i giudici di merito avessero applicato una disciplina che subordina il beneficio IMU al rispetto di un adempimento dichiarativo, mentre era già stata dimostrata e accertata l’insussistenza dei presupposti impositivi. La società prospettava anche profili di contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., invocando l’illegittimità della pretesa fiscale in presenza di beni destinati alla vendita e non locati. Resisteva Roma Capitale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che, per i fabbricati-merce, l’esenzione o agevolazione IMU presuppone la tempestiva presentazione della dichiarazione prevista dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, quale adempimento a pena di decadenza non sostituibile dalla sola conoscenza, da parte del Comune, dei fatti rilevanti. Ha escluso che la disciplina sopravvenuta introdotta dalla l. n. 160/2019, peraltro non applicabile al 2014, abbia effetto retroattivo in base al favor rei, richiamando il principio secondo cui esso vale solo per le sanzioni tributarie. Ha inoltre ritenuto non decisive le censure di costituzionalità, richiamando la giurisprudenza costituzionale che riconosce agli immobili-merce un indice di capacità contributiva e rimette al legislatore la scelta sulle agevolazioni fiscali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, oltre a ulteriori somme ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al contributo in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013
La presentazione della dichiarazione IMU è condizione necessaria per fruire del beneficio sui fabbricati-merce; l’omissione comporta decadenza e non è supplita dalla mera conoscenza dei fatti da parte del Comune.
art. 1, comma 751, l. n. 160/2019
La disciplina successiva sui fabbricati-merce non è stata ritenuta applicabile all’anno d’imposta 2014 e non ha abrogato la precedente previsione dichiarativa.
art. 1, comma 769, l. n. 160/2019
Richiamato per escludere che la nuova disciplina abbia abrogato l’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
La decisione è stata assunta nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati, con conferma della proposta.
La Corte ha ritenuto applicabile la condanna ulteriore per responsabilità aggravata in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 3 Cost.
Le censure di irragionevolezza sono state respinte; il diverso trattamento fiscale nel tempo non è di per sé incostituzionale.
art. 53 Cost.
Gli immobili-merce sono stati considerati indice di capacità contributiva ai fini IMU.
Il favor rei è stato ritenuto operare solo in materia di sanzioni tributarie e non come regola generale di retroattività delle norme tributarie più favorevoli.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali costituiscono norme eccezionali e derogatorie, da interpretare in modo rigoroso e letterale, senza estensioni analogiche o letture evolutive che ne amplino l’ambito applicativo.
- Quando una disposizione agevolativa subordina il beneficio alla presentazione di una dichiarazione entro un termine a pena di decadenza, tale adempimento è condizione necessaria e non può essere sostituito dalla mera conoscenza, da parte dell’ente impositore, dei fatti rilevanti.
- La sopravvenuta disciplina più favorevole in materia di imposta non opera retroattivamente per il solo fatto di essere più favorevole: il favor rei è istituto proprio delle sanzioni tributarie e non comporta una generale retroattività della norma impositiva o agevolativa.
- Ai fini dell’IMU, gli immobili dell’impresa destinati alla vendita possono costituire indice di capacità contributiva; la scelta legislativa di assoggettarli o esentarli rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.
- Nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati, la piena conformità della decisione alla proposta può legittimare, in presenza dei presupposti concreti del caso, ulteriori conseguenze economiche a carico della parte soccombente.
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