Ordinanza n. 5122/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento di esclusione emesso dall’Inps, in persona del Direttore Centrale Risorse umane, -OMISSIS-, in data 17 dicembre 2025, comunicato, a mezzo pec, in data 17 dicembre 2025, recante ‘Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS- provvedimento di esclusione (-OMISSIS-); - della graduatoria finale e della graduatoria dei vincitori approvate con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2025 nella parte in cui non prevedono l’inserimento di -OMISSIS-; - dell’articolo art. 2, comma 1, lettera h), del Bando di gara Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS nella parte in cui, attraverso un’interpretazione letterale, venga considerata preclusiva alla valutazione del titolo formativo post lauream conseguito il Master di II Livello in Medicina legale; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusi quelli istruttori, dal contenuto ignoto, che, comunque, possa ledere gli interessi della parte ricorrente; e per l’accertamento dell’interesse in capo all’odierno ricorrente di essere collocato nella graduatoria degli idonei del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS” pubblicato il 4 ottobre 2024 sul portale di reclutamento “inPA” e sul sito istituzionale INPS; nonché per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a, mediante l’adozione del relativo provvedimento di collocazione nella graduatoria degli idonei del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS, pubblicato il 4 ottobre 2024 sul portale di reclutamento “inPA” e sul sito istituzionale INPS, nonché, ove occorra e comunque in via subordinata al pagamento del danno subito e subendo con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per 1069 professionisti medici presso l’INPS, nonché graduatoria finale e graduatoria dei vincitori nella parte in cui non includono il candidato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale, la graduatoria finale e quella dei vincitori, chiedendo anche l’accertamento del proprio interesse all’inserimento nella graduatoria degli idonei e la condanna dell’amministrazione al risarcimento in forma specifica, con domanda subordinata di risarcimento per equivalente. Ha contestato inoltre l’art. 2, comma 1, lettera h), del bando, nella parte in cui, secondo un’interpretazione letterale, avrebbe precluso la valutazione del Master universitario di II livello in Medicina legale quale titolo formativo post lauream. Poiché l’impugnazione della graduatoria coinvolge un elevato numero di controinteressati, il ricorrente ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione all’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., con pubblicazione sul sito ufficiale dell’INPS, entro il 27 marzo 2026, di un avviso contenente la presente ordinanza, un sunto del ricorso, l’indicazione nominativa di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, lo stato del giudizio e le informazioni reperibili sul sito della Giustizia amministrativa. L’avviso dovrà rimanere pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi e la prova della pubblicazione dovrà essere depositata dal ricorrente; l’INPS dovrà provvedere immediatamente alla pubblicazione dopo la richiesta. Quanto alla cautela, il Collegio ha ritenuto che le censure richiedano l’approfondimento proprio della fase di merito e ha fissato sollecitamente l’udienza pubblica del 15 luglio 2026 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Nelle more, ha accolto la domanda cautelare nei sensi indicati, disponendo il mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione della controversia, senza definire il merito della legittimità dell’esclusione o del bando. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”
Consente al giudice, richiamando l’art. 151 c.p.c., di autorizzare modalità idonee di notificazione per pubblici proclami quando il numero dei controinteressati rende difficoltosa la notificazione ordinaria.
notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”
È richiamato dall’art. 52, comma 2, c.p.a. quale base per individuare modalità alternative e adeguate di notificazione.
Consente di fissare sollecitamente l’udienza di merito quando la controversia cautelare richiede un approfondimento incompatibile con la definizione immediata nella fase cautelare.
È richiamato nella domanda del ricorrente quale fondamento della richiesta di risarcimento in forma specifica, ma l’ordinanza non decide tale domanda nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale ulteriore base per l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l’impugnazione di una graduatoria coinvolge un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami con modalità telematiche ritenute idonee, inclusa la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata.
- Nella notificazione per pubblici proclami relativa all’impugnazione di una graduatoria, l’avviso deve assicurare un’informazione adeguata ai potenziali controinteressati, indicando l’atto giudiziario o un suo sunto, i soggetti inclusi nella graduatoria, lo stato del giudizio e le modalità per reperire ulteriori informazioni processuali.
- Quando le censure dedotte contro l’esclusione da una procedura concorsuale richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può accogliere la domanda cautelare in via conservativa, mantenendo integra la situazione sostanziale e fissando sollecitamente l’udienza di merito.
- L’accoglimento della domanda cautelare in una controversia concorsuale può avere carattere conservativo e non implica anticipazione della decisione sulla legittimità dell’esclusione, della clausola del bando o della graduatoria.
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