Cassazione Civile, Ordinanza n. 34922/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
Una società concessionaria/gestore dell'entrata aveva ingiunto a una società privata il pagamento dell'indennità/canone per occupazione senza titolo di un terreno pubblico in Pisa, per un determinato periodo. Il Tribunale di Pisa, ritenendo che fosse pendente davanti al giudice di pace un giudizio sull'opposizione al verbale di contestazione presupposto, aveva sospeso il processo ex art. 295 c.p.c. La società gestore ha impugnato l'ordinanza con un solo motivo, sostenendo che mancassero i presupposti della sospensione necessaria: secondo la ricorrente i due giudizi avrebbero oggetto diverso, uno relativo alla legittimità del verbale di accertamento per violazione del codice della strada e l'altro al credito per occupazione abusiva di suolo pubblico; non vi sarebbe dunque pregiudizialità logico-giuridica. Ha inoltre dedotto che l'occupazione abusiva risultava anche da altre prove e che, in ogni caso, il canone sarebbe stato dovuto anche in ipotesi di occupazione legittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha confermato che sussisteva una pregiudizialità giuridica tra il giudizio davanti al giudice di pace e quello pendente davanti al Tribunale, perché il verbale di accertamento impugnato costituiva l'antecedente logico-giuridico dell'atto di contestazione posto a base della pretesa patrimoniale. L'esito del giudizio sul verbale era idoneo a incidere sull'accertamento del credito per Cosap, poiché la superficie occupata e l'abusività dell'occupazione erano elementi rilevanti per la determinazione del canone. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
la sospensione necessaria è giustificata quando la decisione di una causa dipende giuridicamente dall'accertamento compiuto in altra causa, che costituisce antecedente logico-giuridico necessario
art. 21, commi 1 e 4, codice della strada
richiamato come base del verbale di contestazione pendente davanti al giudice di pace, costituente il presupposto fattuale della pretesa sul canone
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è legittima quando tra due giudizi sussiste una vera pregiudizialità giuridica, ossia quando l'accertamento compiuto in una causa costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile per la decisione dell'altra.
- Ai fini della sospensione non rileva solo l'identità formale dell'oggetto delle due controversie, ma la dipendenza della decisione successiva dalla validità e dall'esito dell'atto presupposto già contestato in altro giudizio.
- Se la pretesa patrimoniale si fonda espressamente su un verbale di accertamento impugnato in altra sede, la definizione di quel giudizio può precludere o condizionare l'accertamento del credito successivo.
- L'abusività dell'occupazione di suolo pubblico e la consistenza della superficie occupata possono essere elementi rilevanti per la determinazione del canone e, quindi, per la decisione sulla debenza del credito.
- In sede di legittimità, la valutazione della rilevanza probatoria dell'occupazione abusiva resta rimessa al giudice di merito, quando la pretesa sia ancorata agli accertamenti contenuti nell'atto presupposto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34786/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34795/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2021 del 17/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →