Cassazione Penale, Sentenza n. 37066/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 10/05/2021 (che aveva confermato la responsabilità per minaccia aggravata e lesioni e sostituito la pena detentiva con una multa di euro 20.000) con cinque motivi: 1) vizio di motivazione e errata valutazione dell'attendibilità dei testi (si chiedeva una diversa valutazione tra il teste Maurizio Morosi e Bekim Bitick); 2) violazione di legge per mancata dimostrazione dell'uso dell'arma (bastone) e quindi assenza delle aggravanti; 3) mancato riconoscimento della legittima difesa, anche putativa; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti della provocazione e del risarcimento integrale del danno; 5) mancata concessione della sospensione condizionale della pena e di altri benefici. La Procura generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero lamentele meramente riespositive e generiche, volte a ottenere una diversa valutazione della prova testimoniale (cosa non consentita in cassazione salvo specifiche e circostanziate censure di travisamento della prova), senza confrontarsi con le ragioni espresse dalla Corte territoriale circa l'inattendibilità del teste BITICK. Ha escluso la fondatezza del motivo relativo alle attenuanti (provocazione e risarcimento), osservando che la Corte d'appello ha valutato la transazione e la documentazione medica e ha rilevato che non risultava l'integrale ristoro del danno. Ha inoltre respinto il motivo sui benefici, rilevando l'esistenza di una precedente condanna irrevocabile per minaccia (2009) che legittimamente ha impedito la concessione della sospensione condizionale; la Corte ha richiamato che la mancata menzione ex art. 175 cod. pen. si applica solo alla prima condanna. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 612, comma 2, codice penale (minaccia)
La Corte ha confermato la responsabilità dell'imputato per minaccia aggravata in base alla qualificazione operata dalla Corte territoriale
art. 582 e art. 585 codice penale (lesioni)
Le lesioni personali sono state ritenute provate dalla Corte d'appello e confermate dalla Cassazione nonostante le censure sul valore probatorio delle testimonianze
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18/12/2020, n. 176
Norma processuale richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale e alle conclusioni in cassazione
art. 173, comma 1, decreto attuativo cod. proc. pen. (limiti all'impugnazione)
Richiamato quale limite procedurale entro il quale sono stati esposti i motivi di ricorso; la Corte ha giudicato i motivi generici e inammissibili nei limiti consentiti
art. 616 codice di procedura penale
Consente alla Corte di condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o presentato con colpa
Norma richiamata nella discussione sui benefici: la non menzione del requisito rilevante riguarda la prima condanna, sul punto la Corte ha osservato che la previsione non si applica al caso di precedenti
Massime di principio
- In Cassazione le censure meramente dirette a ottenere una diversa valutazione della prova testimoniale sono inammissibili: occorre dimostrare puntualmente il travisamento della prova o contraddizioni evidenti nella motivazione della corte di merito
- Per l'applicazione di aggravanti (come l'uso di un'arma) è necessario che la circostanza sia provata in modo concreto; semplici affermazioni discordanti fra testi, se non valorizzate con elementi obiettivi, non bastano a invertire la valutazione del giudice di merito
- La legittima difesa (anche putativa) richiede che siano accertati oggettivamente i presupposti della reazione e la percezione dell'imputato; in sede di cassazione non è possibile una nuova ricostruzione fattuale senza specifiche e gravi ragioni
- Per far valere l'attenuante del risarcimento del danno bisogna dimostrare l'integrale soddisfazione del danno prima o contestualmente alla remissione della querela; una transazione non prova automaticamente l'integrale ristoro
- La concessione di benefici (sospensione condizionale, ecc.) dipende anche dall'esistenza di precedenti penali: prima di censurare il diniego in sede di impugnazione, va verificata la natura e l'efficacia delle condanne pregresse nel casellario
- Ricorsi manifestamente infondati o che prospettano solo un diverso apprezzamento dei fatti possono comportare la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36936/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36938/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36939/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36940/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36942/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36943/2022 del 30/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →