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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35042/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

Una società assicurata aveva stipulato con la compagnia ricorrente un contratto di assicurazione dei crediti commerciali con clausola di regolazione del premio. Dopo aver denunciato due sinistri, la società assicurata aveva chiesto il pagamento dell'indennizzo, ma la compagnia aveva rifiutato sostenendo che l'assicurata non aveva comunicato tutti i fatturati/elementi variabili necessari al conguaglio del premio, avendo così violato il principio di globalità e selezionato solo parte delle operazioni a credito da assoggettare a copertura. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'assicurata, condannando la compagnia al pagamento dell'indennizzo e al risarcimento dei danni da inadempimento. In cassazione la compagnia ha dedotto violazione di plurime norme contrattuali e codicistiche, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel qualificare il rapporto e nel ritenere sindacabile, secondo i criteri generali dell'inadempimento, una violazione che per la ricorrente avrebbe comportato automaticamente la perdita del diritto all'indennizzo; ha inoltre censurato la sentenza per avere trascurato il vincolo di globalità e per avere, di fatto, richiesto un accertamento di merito incompatibile col giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, in via sostanziale, che la giurisprudenza di legittimità è già stabilizzata nel ritenere che, nei contratti di assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio, l'obbligo dell'assicurato di comunicare gli elementi variabili e di versare il conguaglio costituisca un'obbligazione autonoma rispetto a quelle di cui all'art. 1901 c.c., la cui violazione non determina automaticamente la sospensione della garanzia, ma va valutata secondo i principi generali sull'inadempimento, la buona fede e l'importanza dell'inadempimento stesso. Ha inoltre rilevato, ad abundantiam, che il ricorso era processualmente inammissibile perché privo di una sommaria esposizione dei fatti, formulato in modo generico rispetto alle singole norme invocate e sostanzialmente fondato su un accertamento di fatto non proponibile in sede di legittimità; ha quindi condannato la ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    violazione di legge dedotta come vizio del motivo

    la censura di violazione di legge non può essere usata per sollecitare un nuovo accertamento di fatto o una rivalutazione del merito.

  • art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.

    mancata sommaria esposizione dei fatti di causa

    il ricorso è inammissibile se difetta una chiara e sintetica esposizione dei fatti rilevanti.

  • art. 374 c.p.c.

    rimessione della causa alle Sezioni Unite evocata dalla ricorrente

    non ricorreva alcuna ragione per discostarsi dall'orientamento nomofilattico già consolidato.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non autonomamente scrutinato per specifica lesione.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'autonomia contrattuale e della preclusione al sindacato giudiziale sul merito dell'inadempimento.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne faccia un'applicazione specifica nel decisum.

  • art. 1326 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza incidenza decisiva nella motivazione della Corte di cassazione.

  • art. 1341 c.c.

    richiamato con riferimento all'approvazione specifica delle clausole contrattuali invocate.

  • art. 1342 c.c.

    richiamato con riferimento alla doppia sottoscrizione delle clausole predisposte unilateralmente.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia vincolante autonoma del contratto e delle sue clausole.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme che, a suo dire, sarebbero state violate nella valutazione dell'inadempimento.

  • art. 1456 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa automatica risoluzione/decadenza derivante dalla violazione del principio di globalità.

  • art. 1901 c.c.

    l'inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare tale effetto solo in base ai principi generali

    nei contratti con clausola di regolazione del premio la disposizione non si applica automaticamente all'omessa comunicazione degli elementi variabili, perché l'obbligo di conguaglio è un'obbligazione civile autonoma.

  • art. 1932 c.c.

    il richiamo contrattuale all'art. 1901 c.c. in senso peggiorativo per l'assicurato è nullo se deroga alla disciplina legale in modo meno favorevole all'assicurato.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha tratto un autonomo principio decisivo nel rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    richiamato quale base del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei contratti di assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio, l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente gli elementi variabili e di versare il conguaglio ha natura di obbligazione autonoma e la sua violazione non determina automaticamente la sospensione della garanzia.
  • L'inadempimento dell'obbligo di regolazione del premio va valutato secondo i principi generali sull'inadempimento contrattuale, tenendo conto della buona fede oggettiva e dell'importanza concreta dell'inadempimento, non mediante un automatismo riconducibile all'art. 1901 c.c.
  • Il richiamo convenzionale all'art. 1901 c.c. per sanzionare l'omessa comunicazione degli elementi variabili è inefficace se introduce una disciplina meno favorevole all'assicurato rispetto a quella legale applicabile alla clausola di regolazione del premio.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, richieda in realtà un nuovo accertamento dei fatti o una rivalutazione del merito.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non contenga una sommaria esposizione dei fatti di causa e che denunci in modo promiscuo plurime norme senza specificare puntualmente la violazione riferita a ciascuna di esse.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoRicorso per cassazione
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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