Cassazione Civile, Ordinanza n. 08818/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un soggetto, asseritamente creditore di una debitrice per euro 10.000 in forza di un assegno non incassato collegato a una precedente vendita immobiliare, ha promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei suoi confronti un atto di compravendita di un immobile stipulato successivamente tra la debitrice e terzi acquirenti. In primo grado la domanda è stata rigettata anche sul rilievo che non fosse provato un effettivo pregiudizio alle ragioni del creditore, poiché dalla perizia utilizzata nel parallelo giudizio di simulazione emergeva che il valore del bene era persino inferiore al prezzo pagato dagli acquirenti. In appello il soccombente ha censurato la decisione sostenendo che il giudice non avesse considerato la consapevolezza del pregiudizio in capo ai terzi acquirenti, anche desumibile da un prezzo inferiore al valore di mercato. In cassazione ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello attribuito rilievo esclusivo a una CTU svolta in altro giudizio senza nuova perizia, e nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa valutazione del consilium fraudis dei terzi; con il terzo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulle tariffe professionali, lamentando che la liquidazione delle spese fosse stata calcolata sul valore del bene e non sull’entità del credito azionato in revocatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che non cogliessero la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sull’omessa specifica impugnazione della statuizione di primo grado relativa alla mancata prova del pregiudizio per il creditore e quindi sul passaggio in giudicato di tale capo. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che nelle azioni revocatorie il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, va determinato con riferimento all’entità del credito tutelato e non al valore del bene oggetto dell’atto impugnato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla regolazione delle spese, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
L’azione revocatoria è richiamata come rimedio volto a far dichiarare inefficace l’atto dispositivo compiuto in pregiudizio del credito.
È stata invocata nel giudizio di merito un’istanza di sospensione per la pendenza di un altro giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto il medesimo atto, ma il riferimento resta sullo sfondo della decisione di legittimità.
La sua violazione è stata dedotta per censurare l’uso esclusivo della CTU svolta in altro processo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non investiva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La sua violazione è stata dedotta con riferimento alla valutazione della consulenza tecnica, ma senza incidere sul decisivo rilievo dell’omessa specifica impugnazione del capo sul difetto di pregiudizio.
È il parametro processuale richiamato per le censure di violazione di legge, sia in relazione alle regole probatorie sia alle spese di lite.
È il parametro processuale richiamato per la dedotta nullità della sentenza per errori di percezione e motivazione apparente.
È stato applicato ratione temporis per la liquidazione degli onorari, ma la Corte ha affermato che il valore della causa in revocatoria deve riferirsi al credito tutelato e non al bene impugnato.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, quando la decisione di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il ricorso è inammissibile se non investe specificamente quella ratio; la mancata censura del capo decisivo determina il passaggio in giudicato della relativa motivazione.
- Nell’azione revocatoria ordinaria, ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della causa non si determina con riguardo al bene oggetto dell’atto dispositivo, ma all’entità economica del credito che l’azione è diretta a tutelare.
- L’azione revocatoria ha funzione conservativa: mira a rendere inefficace l’atto pregiudizievole per consentire al creditore di sottoporre il bene all’esecuzione, sicché il parametro di valore processuale deve essere coerente con la misura del credito protetto.
- Le censure che si risolvono nella riproposizione di questioni di merito già vagliate o che non colgono il fondamento decisivo della sentenza impugnata non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità in cassazione.
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