Parere n. 326/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro Ministero dell’interno e Presidenza del Consiglio dei ministri e nei confronti di -OMISSIS-, per l’annullamento: i) dei decreti di nomina a dirigente generale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco degli ingegneri -OMISSIS- e dei relativi conferimenti di incarico emessi dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; ii) del provvedimento, ignoto e comunque implicito, di esclusione della nomina a dirigente generale dell’ingegnere -OMISSIS- utilmente collocato nella graduatoria del 1 ottobre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle nomine e dei conferimenti di incarico a dirigente generale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del provvedimento implicito di mancata nomina del ricorrente, collocato utilmente nelle graduatorie del ruolo di anzianità.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato i decreti di nomina a dirigente generale e i relativi conferimenti di incarico adottati dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, nonché il provvedimento, ritenuto implicito, con cui sarebbe stata esclusa la sua nomina, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 151 del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97, e dal d.lgs. 6 ottobre 2018, n. 127. Ha inoltre chiesto il riconoscimento del diritto a essere nominato dirigente generale sulla base delle graduatorie del ruolo di anzianità del 1° ottobre 2022 e del 1° gennaio 2023. Il Ministero dell’interno ha eccepito l’irricevibilità e, in subordine, l’inammissibilità del ricorso, sostenendone comunque l’infondatezza nel merito. La Sezione ha rilevato che il fascicolo non è ancora maturo per la decisione, anche ai fini della piena instaurazione del contraddittorio sulla relazione istruttoria integrativa.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato né definito le questioni preliminari di rito, i profili di merito o la domanda cautelare. Ha disposto ulteriori incombenti istruttori: il Ministero dell’interno deve trasmettere alla parte ricorrente la relazione istruttoria integrativa entro trenta giorni dalla ricezione del parere; il ricorrente può formulare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi trenta giorni; il Ministero deve poi trasmettere alla Sezione le eventuali deduzioni e le proprie osservazioni, oppure comunicare che non sono state presentate. Il ricorrente può inoltre inviare direttamente alla Sezione osservazioni documentate, dandone contestuale comunicazione al Ministero. La Sezione ha avvertito che, in caso di mancato adempimento, potrà decidere sulla base degli atti già acquisiti. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026. È stato inoltre richiamato il principio, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 2023 in adesione alla giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui le garanzie convenzionali, compresa quella relativa alla ragionevole durata del processo, si applicano anche al ricorso straordinario.
Osservazioni
Integrazione istruttoria e contraddittorio
Il Ministero dell’interno deve trasmettere alla parte ricorrente la relazione istruttoria integrativa entro trenta giorni dalla ricezione del parere, così da consentire un corretto contraddittorio.
Osservazioni della parte ricorrente
La parte ricorrente può formulare eventuali osservazioni e controdeduzioni entro i trenta giorni successivi alla ricezione della relazione istruttoria integrativa.
Trasmissione degli atti alla Sezione
Scaduto il termine assegnato al ricorrente, il Ministero deve trasmettere alla Sezione le eventuali osservazioni e controdeduzioni e le proprie eventuali osservazioni, oppure comunicare specificamente l’assenza di deduzioni.
Facoltà di deposito diretto
La parte ricorrente può far pervenire direttamente alla Sezione le proprie osservazioni documentate, inviandole contestualmente per conoscenza al competente ufficio ministeriale.
Conseguenze del mancato adempimento
In caso di mancato adempimento degli incombenti istruttori, la Sezione potrà decidere l’affare sulla base della documentazione già presente in atti.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 151 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
È la disposizione sostanziale la cui violazione e falsa applicazione sono dedotte dal ricorrente in relazione alle nomine a dirigente generale.
È richiamato quale fonte modificativa e integrativa dell’art. 151 del d.lgs. n. 217 del 2005.
È richiamato quale ulteriore fonte modificativa e integrativa dell’art. 151 del d.lgs. n. 217 del 2005.
art. 6 CEDU
le tutele previste dalla Convenzione, e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi, sono riferibili anche al ricorso straordinario
La garanzia convenzionale della ragionevole durata del processo si applica anche al procedimento relativo al ricorso straordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente e dei terzi.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, in relazione alla minimizzazione e alla protezione dei dati personali.
Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 2023
La Corte ha affermato, aderendo al nuovo indirizzo della Corte EDU, che le tutele previste dalla Convenzione, inclusa quella relativa alla ragionevole durata del processo, sono applicabili anche al ricorso straordinario.
Corte EDU, Sez. I, sentenza 8 settembre 2020, Mediani contro Italia
La pronuncia è richiamata come precedente all’origine dell’indirizzo secondo cui le garanzie dell’art. 6 CEDU si applicano anche al ricorso straordinario.
Massime di principio
- Quando il fascicolo di un ricorso straordinario non consente una decisione consapevole per incompletezza dell’istruttoria o per mancata piena conoscenza degli atti da parte del ricorrente, la Sezione può sospendere l’adozione del parere e disporre specifici incombenti istruttori, rinviando la trattazione.
- Gli incombenti istruttori nel ricorso straordinario devono essere organizzati in modo da assicurare alla parte ricorrente la conoscenza della relazione istruttoria integrativa e la possibilità di presentare osservazioni e controdeduzioni, secondo una sequenza temporale predeterminata.
- Il mancato adempimento degli incombenti istruttori non impedisce necessariamente la definizione dell’affare: la Sezione può decidere sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.
- Le garanzie dell’art. 6 CEDU, compresa quella relativa alla ragionevole durata del processo, sono riferibili anche al procedimento di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Ricorso straordinario sulle nomine a dirigente generale dei Vigili del fuoco
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un dirigente superiore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco contro il Ministero dell’interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo a nomine e conferimenti di incarichi a dirigente generale e alla mancata nomina del ricorrente. La Sezione Prima ha adottato un parere interlocutorio, senza definire le questioni di rito e di merito.
Fatti rilevanti
Nel novembre 2022 alcuni ingegneri sono stati nominati dirigenti generali del Corpo e assegnati a Direzioni regionali per un biennio. Successivamente, a seguito del rientro in ruolo di un dirigente precedentemente collocato fuori ruolo e del collocamento in quiescenza di altri dirigenti, sono state effettuate ulteriori assegnazioni e nomine nel 2023.
Il ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti e ha ottenuto le graduatorie del ruolo di anzianità del personale con qualifica di dirigente superiore alla data del 1° ottobre 2022 e del 1° gennaio 2023. Ha quindi impugnato le nomine e i conferimenti di incarico, nonché il provvedimento implicito di esclusione della propria nomina.
Motivo di ricorso e posizione del Ministero
Il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 151 del d.lgs. n. 217 del 2005, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 97 del 2017 e dal d.lgs. n. 127 del 2018. Il ricorrente ha domandato anche il riconoscimento del diritto a essere nominato dirigente generale in forza delle graduatorie del ruolo di anzianità.
Il Ministero dell’interno ha eccepito l’irricevibilità e, in subordine, l’inammissibilità del ricorso, sostenendone comunque l’infondatezza nel merito e chiedendo l’assorbimento della domanda cautelare.
Valutazione interlocutoria della Sezione
La Sezione ha ritenuto che il ricorso non fosse ancora maturo per la decisione. La valutazione è stata resa senza pregiudicare alcuna questione di rito o di merito e senza anticipare la decisione sulla domanda cautelare.
La necessità di ulteriori adempimenti è stata individuata soprattutto nell’esigenza di assicurare alla parte ricorrente la conoscenza della relazione istruttoria integrativa e la possibilità di replicare in modo effettivo.
Incombenti istruttori
Sono stati disposti i seguenti adempimenti:
- il Ministero deve trasmettere al ricorrente la relazione istruttoria integrativa entro trenta giorni dalla ricezione del parere;
- il ricorrente può presentare osservazioni e controdeduzioni entro i trenta giorni successivi;
- il Ministero deve trasmettere alla Sezione le eventuali deduzioni e le proprie osservazioni, oppure comunicare che non sono state presentate controdeduzioni;
- il ricorrente può depositare direttamente presso la Sezione osservazioni documentate, dandone contestuale conoscenza al Ministero.
La Sezione ha precisato che, in caso di mancato adempimento, potrà decidere l’affare sulla base degli atti già disponibili.
Ragionevole durata del procedimento
Il parere richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023, che ha aderito all’indirizzo inaugurato dalla Corte EDU nella sentenza Mediani contro Italia dell’8 settembre 2020. Secondo tale indirizzo, le garanzie previste dall’art. 6 CEDU, inclusa quella relativa alla ragionevole durata dei processi, sono applicabili anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Conclusioni
La Sezione ha sospeso l’adozione del parere definitivo e rinviato la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026. Nessuna decisione è stata quindi assunta sull’irricevibilità, sull’inammissibilità, sulla fondatezza del motivo di ricorso, sul diritto alla nomina o sulla domanda cautelare. È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente e i terzi.
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