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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5652 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego del rimborso di un credito IVA relativo al 2001. La contribuente non aveva presentato la dichiarazione IVA annuale, ma il credito risultava dalle dichiarazioni periodiche, compresa quella relativa al quarto trimestre. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza del 17 dicembre 2008, aveva confermato l’annullamento del diniego disposto in primo grado. L’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 8 della legge n. 289 del 2002, sostenendo che la dichiarazione integrativa non potesse fondare il diritto al rimborso; con il secondo ha denunciato l’omessa motivazione della CTR su tale questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto estraneo alla ratio decidendi: la CTR aveva fondato la decisione sul fatto che il credito risultava dalle dichiarazioni periodiche, mentre l’Agenzia aveva censurato la diversa questione dell’efficacia della dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 8 della legge n. 289 del 2002. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo del necessario momento di sintesi, che avrebbe dovuto indicare in modo chiaro e autonomo il fatto controverso e il nesso tra l’omissione denunciata e la decisione. È rimasto quindi fermo l’esito favorevole alla contribuente stabilito nei gradi di merito. Nulla sulle spese, poiché la contribuente non si è costituita in Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Osservato previamente che il carattere vincolato che assume nel nostro ordinamento il giudizio di cassazione impone che il ricorso sia veicolato attraverso uno dei motivi tassativamente previsti dall'art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere ricondotto a uno dei motivi tassativamente previsti e la censura deve essere specifica, completa e pertinente alle ragioni effettive della decisione impugnata.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Anche nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

    La censura per vizio di motivazione deve individuare sinteticamente e autonomamente il fatto controverso o le ragioni dell’insufficienza, così da rendere chiaro il collegamento tra il vizio denunciato e la decisione; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • Art. 360-bis c.p.c.

    La Corte lo richiama per individuare la disciplina processuale applicabile ratione temporis; il testo non ne sviluppa una distinta interpretazione.

  • Art. 8, comma 3, legge n. 289 del 2002

    La disposizione, secondo la prospettazione dell’Agenzia, stabilisce che la dichiarazione integrativa non dà titolo a rimborsi. La Cassazione non decide nel merito la sua applicabilità al credito IVA in questione, perché il motivo che la invocava non colpiva la ratio della sentenza regionale.

Massime di principio

  • In Cassazione non basta richiamare una questione astrattamente pertinente alla vicenda: il motivo deve contestare precisamente la ragione sulla quale il giudice d’appello ha fondato la decisione.
  • Un motivo per omessa o insufficiente motivazione deve indicare con chiarezza e sintesi il fatto controverso o la lacuna rilevante e spiegare perché, se correttamente valutati, avrebbero potuto determinare un esito diverso; l’assenza di tale indicazione comporta inammissibilità.
  • La pronuncia non stabilisce in via generale che le dichiarazioni periodiche sostituiscano la dichiarazione IVA annuale ai fini del rimborso: tale questione di merito non è stata risolta dalla Cassazione, che ha deciso soltanto sull’inammissibilità dei motivi dell’Agenzia.

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