Cassazione Civile, Ordinanza n. 16794/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di amministrazioni statali, di un lodo arbitrale reso in una lite insorta nell’esecuzione di una concessione per il servizio di raccolta e accettazione di scommesse ippiche. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo per tardività, ritenendo applicabile il termine decadenziale di 180 giorni previsto dall’art. 241, comma 15-bis, del d.lgs. n. 163/2006 per gli arbitrati in materia di contratti pubblici. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) erronea applicazione della disciplina dei contratti pubblici a una concessione di servizi, richiamando l’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006 e la distinzione tra concessione di servizi e appalto; 2) erronea applicazione dell’art. 241, comma 15-bis, e dell’art. 828 c.p.c., sostenendo che il collegio arbitrale avesse giudicato secondo le norme del codice di procedura civile in forza della clausola compromissoria; 3) inapplicabilità della norma sopravvenuta alle convenzioni di arbitrato stipulate prima della riforma; 4) errore nella individuazione della data di costituzione del collegio arbitrale, rilevante per la disciplina temporale applicabile; 5) omessa applicazione dell’art. 153, comma 2, c.p.c. sulla rimessione in termini per l’asserita imprevedibilità del mutamento giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della impugnazione del lodo e alla liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. La Cassazione ha stabilito che la disciplina dell’art. 241, comma 15-bis, del d.lgs. n. 163/2006, essendo norma derogatoria e di stretta interpretazione, non si applica alle concessioni di servizi, poiché l’art. 30 del medesimo decreto esclude tali concessioni dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità per tardività dell’impugnazione del lodo è stata ritenuta erronea. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. n. 163/2006
Le concessioni di servizi sono escluse dall’applicazione del codice dei contratti pubblici, salvo i principi generali ivi richiamati; non vi rientrano norme derogatorie al regime ordinario dell’impugnazione del lodo.
art. 241, comma 15-bis, d.lgs. n. 163/2006
La previsione del termine lungo di 180 giorni per impugnare il lodo è norma derogatoria rispetto all’art. 828 c.p.c. e, per tale ragione, non si applica alle concessioni di servizi.
Costituisce il regime generale dell’impugnazione del lodo arbitrale; la norma speciale del codice dei contratti pubblici deroga ad esso solo nei casi in cui sia applicabile la disciplina dei contratti pubblici.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È stata invocata per la rimessione in termini in ragione dell’asserita imprevedibilità del mutamento giurisprudenziale, ma il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l’inapplicabilità retroattiva della norma sopravvenuta alle clausole compromissorie anteriori.
Richiamati per sostenere che il collegio arbitrale aveva deciso secondo le regole dell’arbitrato rituale del codice di rito.
Indicati nell’atto introduttivo dell’impugnazione del lodo davanti alla Corte d’appello.
art. 15 della convenzione arbitrale
"Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale"
La clausola è stata invocata per sostenere l’applicazione delle regole del codice di procedura civile all’arbitrato.
art. 253, comma 34, lett. c), d.lgs. n. 163/2006
Richiamato per contestare la data di costituzione del collegio arbitrale, rilevante ai fini della disciplina temporale applicabile.
Massime di principio
- Quando una controversia concerne una concessione di servizi, non si applicano automaticamente le disposizioni del codice dei contratti pubblici che introducono deroghe speciali al regime generale, salvo che la norma rientri nei soli principi espressamente richiamati dall’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006.
- Le norme che introducono termini decadenziali speciali o altre deroghe al regime ordinario dell’impugnazione del lodo arbitrale devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- Se il rapporto è qualificabile come concessione di servizi, il termine per impugnare il lodo arbitrale resta regolato dalla disciplina generale dell’art. 828 c.p.c., e non dal termine speciale di 180 giorni previsto per alcune ipotesi del codice dei contratti pubblici.
- L’erronea applicazione di una disciplina speciale sull’impugnazione del lodo che conduca alla declaratoria di tardività comporta la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito per il nuovo esame dell’impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16642/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16643/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16645/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16646/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16647/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16650/2026 del 28/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →