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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37592/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità promosso davanti al Tribunale ordinario per rapporti qualificati dalla parte attrice come locazione di beni connessi ad attività agricola. Il convenuto ha eccepito l’incompetenza del Tribunale ordinario, sostenendo che la lite rientrasse nella competenza della sezione specializzata agraria; il Tribunale ordinario ha aderito a tale eccezione, dichiarando la propria incompetenza e la competenza della sezione agraria. Riassunta la causa davanti a quest’ultima, l’attrice ha chiesto l’accertamento negativo della riconducibilità dei contratti alla disciplina dell’affitto di fondi rustici ex L. n. 203/1982, la risoluzione per morosità, il rilascio dei beni e il pagamento di somme; il convenuto ha ribadito la natura agraria dei contratti e l’insussistenza di inadempimenti. La sezione agraria ha però dichiarato nuovamente la propria incompetenza, ritenendo, sulla base delle sole allegazioni, che i contratti avessero ad oggetto fabbricati rustici funzionali all’allevamento e non terreni, quindi non un rapporto agrario. Nel regolamento necessario di competenza la ricorrente ha dedotto l’assoluta incompatibilità tra le due ordinanze e ha sostenuto che la competenza della sezione specializzata agraria sussiste anche quando si chieda l’accertamento negativo dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina speciale, senza che rilevi l’eventuale infondatezza prima facie della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha affermato che la sezione specializzata agraria è competente anche nelle controversie che impongono di accertare la natura, la validità e l’esistenza del rapporto dedotto, nonché quando l’attore chieda l’accertamento negativo della riconducibilità del rapporto alla disciplina agraria. Pertanto ha dichiarato la competenza del Tribunale di Monza, Sezione specializzata agraria. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, anche per la convergente indicazione delle parti sul giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 47, quinto comma, c.p.c.

    ex art. 47, quinto comma, cod. proc. civ.

    richiamato per il deposito della memoria difensiva nel regolamento di competenza

  • art. 416 c.p.c.

    memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ.

    richiamato come atto con cui la parte resistente aveva sostenuto la natura agraria dei contratti

  • L. n. 203/1982

    indicata come disciplina speciale dei contratti agrari, la cui applicabilità dipende dalla qualificazione del rapporto

  • Cass. n. 19331/2018

    richiamata per affermare che la competenza della sezione specializzata agraria comprende anche le controversie che presuppongono l’accertamento delle caratteristiche, validità ed esistenza del rapporto da qualificare, ivi compreso l’accertamento negativo dei presupposti per l’applicazione delle norme speciali agrarie

  • Cass. n. 12394/2017

    richiamata dal Pubblico Ministero in senso contrario, ma non accolta dalla Corte nel caso concreto

Massime di principio

  • La competenza della sezione specializzata agraria si estende non solo alle domande che mirano ad affermare positivamente l’esistenza di un rapporto agrario, ma anche a quelle che richiedono di accertare in via negativa che il rapporto non rientri nella disciplina speciale.
  • Quando la controversia impone di qualificare il titolo di godimento di un bene in termini agrari o non agrari, la questione di competenza va risolta in base alla materia del rapporto dedotto, non alla sola prospettazione di una delle parti o a una valutazione sommaria di prima facie infondatezza.
  • La sezione specializzata agraria può essere competente anche se l’oggetto della lite non è immediatamente un fondo rustico in senso stretto, purché il giudizio investa la qualificazione del rapporto secondo la disciplina agraria speciale.
  • Nel regolamento di competenza, la Cassazione può correggere la declaratoria di incompetenza del giudice di merito quando sia stata esclusa la competenza specializzata nonostante la controversia verta proprio sulla natura agraria del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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