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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22190/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per il rifacimento della pista di volo di un aeroporto, affidato a un'ATI composta da più imprese. L'ATI agiva in giudizio sostenendo che la committente non avesse adempiuto all'obbligo di fornire un progetto esecutivo immediatamente cantierabile e che ciò avesse impedito la corretta esecuzione dei lavori; chiedeva quindi la risoluzione del contratto per inadempimento della committente o, in subordine, per eccessiva onerosità, con risarcimento danni. La committente resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'ATI. In appello la risoluzione fu dichiarata per inadempimento dell'ATI. Contro l'ordinanza di cassazione che aveva già rigettato il ricorso principale, il fallimento della mandataria dell'ATI e una componente dell'ATI proposero revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: la Corte avrebbe ritenuto inesistente la consegna di un progetto esecutivo, mentre essa sarebbe documentalmente provata e non contestata; avrebbe inoltre considerato non idoneo il progetto senza considerare la natura sperimentale dell'opera e gli esiti delle prove tecniche; infine avrebbe omesso di rilevare che le norme della l. n. 109/1994 sull'obbligo di progetto esecutivo gravavano sulla stazione appaltante e sarebbero inderogabili. La società ricorrente incidentale deduceva a sua volta errore revocatorio perché la Corte non avrebbe rilevato l'assenza di un ordine di servizio necessario alla ripresa dei lavori dopo la sospensione disposta per il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale per revocazione sia il ricorso incidentale per revocazione. Ha ritenuto che le censure non riguardassero un vero errore di percezione su un fatto incontestato, ma mirassero a un nuovo esame del merito e delle prove, estraneo al giudizio revocatorio. In particolare, ha osservato che la precedente ordinanza non aveva affermato come inesistente la consegna del progetto, ma aveva valutato che, in base al contratto, l'appaltatore si era assunto l'obbligo di predisporre la progettazione costruttiva e di integrare il progetto per rendere l'opera idonea, completa e funzionale. La Corte ha anche ribadito che l'accertamento sull'adempimento concreto dell'appaltatore e sulla idoneità del progetto è giudizio di merito insindacabile in cassazione se motivato. Quanto al principio per cui, negli appalti pubblici, la stazione appaltante deve di regola predisporre un progetto esecutivo cantierabile, ha affermato che esso può essere derogato dall'autonomia privata quando l'appaltatore assuma contrattualmente un'obbligazione di risultato. Il secondo ricorso è stato ugualmente dichiarato inammissibile perché la questione dell'ordine di servizio era già stata affrontata come punto controverso e dunque non era deducibile come errore revocatorio.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto incontestato, decisivo e immediatamente rilevabile dagli atti; non è ammesso per contestare la valutazione delle prove o l'interpretazione degli atti.

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei limiti dell'errore di fatto nei casi previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 1322 c.c.

    l'autonomia privata consente di derogare, nei limiti della legge, al modello legale dell'appalto pubblico, anche prevedendo a carico dell'appaltatore l'obbligo di progettazione costruttiva.

  • art. 16 l. n. 109/1994

    richiamato come norma che, in via generale, pone a carico della stazione appaltante l'obbligo di predisporre un progetto esecutivo cantierabile, ma la Corte ha escluso che tale disciplina impedisca in assoluto deroghe pattizie.

  • art. 17 l. n. 109/1994

    richiamato nel medesimo senso dell'art. 16 l. n. 109/1994, quale disposizione sulla progettazione dell'opera pubblica.

  • art. 19 l. n. 109/1994

    richiamato nel medesimo senso dell'art. 16 l. n. 109/1994, come disciplina della progettazione nelle opere pubbliche.

  • art. 30 d.P.R. n. 1063/1962

    richiamato dalla ricorrente incidentale nel tentativo di sostenere che la mancata ripresa dei lavori dipendesse dall'assenza di un ordine di servizio; la Corte ha ritenuto la questione già valutata come punto controverso.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio della sentenza di cassazione sussiste solo quando la decisione presupponga l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o provato dagli atti, e non anche quando si contesti la valutazione di documenti, perizie o difese già esaminate.
  • Non è utilizzabile la revocazione per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove sotto la veste di errore percettivo: la doglianza resta un errore di giudizio, non revocatorio.
  • Nei contratti di appalto, l'accertamento se l'appaltatore abbia adempiuto alle obbligazioni assunte, e se il progetto fornito sia idoneo alla realizzazione dell'opera, è tipicamente un giudizio di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • Il principio secondo cui, nell'appalto di opere pubbliche, la stazione appaltante deve predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile è regola generale, ma può essere derogata da una pattuizione contrattuale espressa con cui l'appaltatore assuma l'obbligo di progettazione costruttiva o di cantiere e una specifica obbligazione di risultato.
  • La revocazione non è ammissibile quando la Corte di cassazione abbia effettivamente pronunciato sul motivo o sulla questione, anche se non abbia esaminato puntualmente tutte le argomentazioni difensive sviluppate dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezza

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