Sentenza del 31/03/2017 n. 8402 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva respinto il suo appello, confermando due dinieghi di definizione agevolata ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002, relativi a omessi versamenti di ritenute, IRAP, IRAPH e IVA per il 2002, nonché due cartelle di pagamento per IVA, IRAP e ritenute relative agli anni 2002 e 2003. Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 111 Cost. Il secondo contestava l'eventuale declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita genericità dei motivi, sostenendo che la riproposizione delle ragioni già formulate in primo grado è ammissibile quando consenta di individuare una critica specifica alla decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto nulla la sentenza d'appello perché motivata con formule stereotipate e prive dell'esposizione concreta delle ragioni del rigetto, quindi affetta da motivazione apparente. Ha inoltre chiarito che la riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado non rende automaticamente inammissibile l'appello, purché le censure siano sufficientemente specifiche e consentano di comprendere le critiche rivolte alla sentenza impugnata. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2
La sentenza è nulla quando è priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda o presenta una motivazione meramente apparente.
La sentenza tributaria deve indicare in modo concreto e comprensibile le ragioni della decisione. Espressioni generiche, stereotipate o prive di un effettivo percorso logico-giuridico non sono sufficienti e determinano la nullità della pronuncia.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla quando manca l'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda.
La motivazione deve rendere individuabile la ratio decidendi; una motivazione solo apparente equivale sostanzialmente a motivazione mancante.
Art. 111 Cost.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Il principio costituzionale del giusto processo impone una motivazione effettiva, non meramente formale, che permetta alle parti e al giudice dell'impugnazione di comprendere il ragionamento seguito.
L'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.
L'appello è ammissibile quando individua con sufficiente chiarezza le statuizioni contestate e le ragioni della critica. Non è necessario formulare argomenti completamente nuovi rispetto al primo grado.
L'appello deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico.
La specificità dei motivi può risultare anche dalla riproposizione delle difese già svolte in primo grado, purché esse siano collegate alla decisione impugnata e consentano di comprendere quale errore si attribuisca al primo giudice.
La disposizione riguarda la definizione agevolata di determinate irregolarità e omessi versamenti; nel caso concreto, la legittimità dei dinieghi non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione, poiché la sentenza d'appello è stata annullata per vizi processuali.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a formule standard come "le doglianze non sono fondate" o "nessuna censura può essere mossa": deve spiegare concretamente perché le argomentazioni dell'appellante vengono respinte.
- La motivazione apparente, che non consente di individuare il ragionamento seguito dal giudice, comporta la nullità della sentenza e il rinvio ad altro giudice.
- La riproposizione in appello delle difese già formulate in primo grado non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione; è sufficiente che tali difese costituiscano una critica riconoscibile e specifica alla decisione impugnata.
- Occorre distinguere tra inammissibilità dell'appello e infondatezza nel merito: se il giudice comprende le censure ma le ritiene non persuasive, la questione riguarda il merito e non la specificità formale dei motivi.
- In situazioni analoghe, l'appellante dovrebbe indicare con chiarezza le parti della sentenza contestate, le norme o i fatti erroneamente valutati e la soluzione richiesta, così da evitare contestazioni sulla specificità dell'appello.
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