Cassazione Penale, Sentenza n. 21950/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina (22/11/2023) che aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla persona offesa Angela La Fauci contro il decreto di archiviazione emesso dal GIP; la ricorrente contestava che il Tribunale avesse dichiarato de plano l'inammissibilità del reclamo senza previa fissazione di camera di consiglio e senza garantire il contraddittorio, nonché che avesse erratamente ritenuto che l'opposizione originaria non contenesse indicazioni di investigazioni suppletive, nonostante la segnalazione che il Pubblico Ministero non aveva svolto atti di indagine né esaminato la documentazione allegata alla denuncia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: l'art. 410-bis c.p.p., così come modificato dalla legge n.103/2017, consente il reclamo avverso il decreto di archiviazione ma limita il rimedio in Cassazione alla sola censura per abnormità dell'atto; le doglianze formulate dalla ricorrente (violazione del contraddittorio, vizio di motivazione per apparenza) non rientrano nei limiti della censura ammessa. Inoltre la Corte ha escluso che l'ordinanza impugnata fosse "abnorme": l'eventualità che il Tribunale monocratico dichiari l'inammissibilità del reclamo in sede di esame preliminare è compatibile con l'art. 410-bis e non determina stasi processuale. Perciò il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende (indicata in dispositivo come "euro temila").
Norme richiamate
Consente la presentazione del reclamo contro il decreto di archiviazione e prevede la possibilità, per il Tribunale monocratico, di dichiarare l'inammissibilità del reclamo; limita altresì l'impugnabilità in Cassazione, che può intervenire solo per censurare l'abnormità dell'atto impugnato.
Ha modificato l'art. 410-bis e abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 c.p.p., ridefinendo gli esiti decisori nel procedimento di archiviazione e incidendo sui rimedi impugnatori.
Norma sostanziale relativa al reato per il quale era stato svolto il procedimento di indagine; menzionata come oggetto dell'archiviazione contestata.
Richiamato in relazione ai vizi di cui normalmente si denuncia l'illegittimità in Cassazione; la Corte osserva che le doglianze mosse non sono state formulate nei termini di tale articolo ma come contestazioni sull'abnormità o sul contraddittorio.
art. 127, comma 9, cod. proc. pen.
Riferito ai criteri sul procedimento camerale partecipato; utilizzato dalla Corte per spiegare che la previsione di un esame preliminare per l'inammissibilità non è incompatibile con le forme di decisione camerale previste dalla legge.
Massime di principio
- Il reclamo avverso il decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. è impugnabile in Cassazione soltanto con la censura dell'abnormità dell'atto; questioni di violazione del contraddittorio o vizio di motivazione, se non rientrano nel concetto di abnormità, non sono idonee a fondare ricorso per cassazione.
- Il Tribunale monocratico può, anche in sede di esame preliminare del reclamo, dichiararne l'inammissibilità quando ricorra una causa di inammissibilità introduttiva; ciò non configura automaticamente una violazione del principio del contraddittorio né un atto abnorme, purché l'esito sia coerente con le norme procedurali applicabili.
- La soglia dell'"abnormità" è elevata: l'atto deve risultare avulso dall'ordinamento processuale per singolarità/stranezza o determinare una stasi del processo; contestazioni ordinarie sulla correttezza o completezza della motivazione non bastano.
- Chi propone opposizione o reclamo contro l'archiviazione dovrebbe indicare chiaramente le investigazioni suppletive richieste o i punti specifici che il PM non ha svolto, perché l'assenza di tali indicazioni può giustificare la dichiarazione di inammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità del reclamo può comportare la condanna alle spese e, in casi previsti, al versamento di una somma a titolo di ammenda/cassa delle ammende per il ricorrente soccombente.
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