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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41560/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari (28/03/2022) che aveva rigettato l'appello cautelare proposto dalla pubblica accusa contro il provvedimento del GIP di Foggia (03/03/2020) di rifiuto della misura cautelare nei confronti di Michele Di Leo per plurimi capi (riciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, turbativa d'asta, estorsione aggravata ecc.). Il ricorso denunciava: (1) errata esclusione della sussistenza di gravi indizi (in particolare lo spostamento della valutazione della natura del dolo rispetto all'art. 512-bis rispetto ai reati contestati) e (2) violazione in tema di esigenze cautelari socialpreventive per la presunta distanza temporale fra i fatti e la richiesta cautelare. La Suprema Corte ha ritenuto rilevante che il tribunale del riesame si era limitato a valutare solo le esigenze cautelari senza affrontare preliminarmente e in concreto la gravità indiziaria lamentata dall'accusa, nonché che talune doglianze sulla recidiva/non attualità del pericolo non erano state sollevate nei termini dell'appello e quindi non potevano essere esaminate in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso della Procura inammissibile. Pur rilevando profili critici nell'operato del Tribunale (tra cui un'applicazione impropria del principio della "ragione più liquida" e la mancata disamina esaustiva della gravità indiziaria), la Corte ha ritenuto che l'appello della pubblica accusa non avesse adeguatamente dedotto, in sede di riesame, l'esigenza cautelare della attualità e del pericolo di recidiva per la posizione di Di Leo e degli altri indagati diversi da due specifici soggetti; tale rilievo nuovo è stato introdotto solo con il ricorso per cassazione, con conseguente violazione della catena devolutiva. Inoltre, anche un'eventuale accoglienza del profilo della gravità indiziaria non avrebbe condotto alla concreta applicazione della misura, per cui non sussisteva interesse pratico. Pertanto il provvedimento impugnato resta confermato e il ricorso in cassazione è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Richiamata nella censura del ricorrente in ordine alla qualificazione del dolo; la Corte osserva che il Tribunale aveva confuso la qualificazione dell'elemento soggettivo in relazione a reati diversi da quello previsto dall'art. 512-bis

  • art. 648-bis cod. pen.

    Richiamato tra i reati contestati (riciclaggio); la Corte non entra nel merito sulla qualificazione degli indizi rispetto a questo specifico articolo, ma rileva la necessità di valutare la gravità indiziaria concreta

  • art. 353 cod. pen.

    Citato fra le norme richiamate dal ricorrente; la Corte evidenzia l'importanza di esaminare la gravità indiziaria rispetto ai reati contestati

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Richiamato tra le norme di riferimento connesse a reati tributari/financiali; utilizzato nel quadro delle accuse ma senza specifica interpretazione autonoma nella decisione sulla ammissibilità

  • art. 629, commi 1 e 2, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme penalmente rilevanti; la Corte non svolge un'interpretazione sostanziale di detta norma nel provvedimento di ammissibilità

  • art. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.

    Indicati come i presupposti normativi che il tribunale del riesame deve verificare ex novo: la Corte ricorda che il tribunale della libertà deve riesaminare l'intera vicenda cautelare rispetto a questi articoli

  • art. 292 cod. proc. pen.

    comma 2, lett. c) richiamata

    Richiama lo schema motivazionale richiesto per l'adozione della misura cautelare; la Corte sottolinea che il tribunale del riesame deve adottare una motivazione concreta e attuale secondo questo articolo

  • art. 274, comma 1, lett. a) e lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamentali nella decisione: lett. a) (pericolo di inquinamento probatorio) era stata dedotta dall'appello originario; lett. c) (pericolo di recidiva/attualità) non era stata adeguatamente invocata in sede di riesame per Di Leo, motivo per cui la Cassazione ha ritenuto preclusa la sua valutazione in sede di ricorso

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 18/12/2020, n.176) e art. 16 D.L. 30/12/2021, n.228 (conv. L. 25/02/2022, n.15)

    Richiamati solo in ordine alla modalità di trattazione del procedimento (contraddittorio scritto) a causa dell'assenza di discussione orale; la Corte ne registra l'applicazione procedurale

  • legge n. 47/2015 (modifica art. 274 c.p.p.)

    La Corte ricorda che la valutazione del pericolo di reiterazione non può desumersi dalla sola gravità astratta del titolo di reato, ma richiede valutazione della gravità concreta del fatto

Massime di principio

  • In materia cautelare l'appello del pubblico ministero contro il diniego del GIP autorizza il tribunale del riesame a riesaminare ex novo l'intera vicenda cautelare (gravità indiziaria e esigenze cautelari), ma il materiale probatorio devoluto deve essere coerente con le deduzioni effettuate in impugnazione
  • Non è possibile introdurre in cassazione nuovi motivi o esigenze cautelari (es. pericolo di recidiva/attualità) che non siano stati espressamente dedotti e motivati nell'appello al tribunale del riesame: ciò determina inammissibilità per violazione della catena devolutiva
  • La valutazione della "gravità indiziaria" deve essere svolta concretamente e precedere, ove necessario, la ponderazione delle esigenze cautelari, poiché la gravità concreta del fatto può influenzare la sussistenza del pericolo di reiterazione
  • Il principio della "ragione più liquida" proprio del processo civile non è trasferibile automaticamente al processo penale: il giudice penale non può omettere valutazioni rilevanti (come la gravità indiziaria) invocando mera economia processuale
  • Per ottenere una misura cautelare è necessario non solo richiamare il titolo di reato, ma specificare elementi concreti e attuali che giustifichino il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio, con indicazione di fatti, modalità, circostanze e collegamenti probatori

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