Cassazione Penale, Sentenza n. 9547/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva rigettato l'appello avverso il decreto del Tribunale di Pescara (7/12/2011) con il quale era stata disposta la confisca nei loro confronti. I motivi dedotti in cassazione riguardano: 1) nullità per omessa comunicazione alle difese delle conclusioni scritte del Procuratore Generale in violazione dell'art.23-bis comma 2 L.176/2020 e dell'art.666 comma 4 c.p.p.; 2) violazione dell'art.1 L.1423/1956 con riguardo al requisito della pericolosità come presupposto per la misura di prevenzione reale; 3) violazione dell'art.2-ter L.575/1965 sul principio di correlazione temporale tra i fatti generatori della pericolosità e gli acquisti dei beni; 4) violazione dell'art.2-ter L.575/1965 per l'erronea attribuzione ai proposti dell'onere della prova della liceità della provenienza dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la mancata comunicazione telematica alle difese delle conclusioni scritte del Procuratore Generale nel giudizio cartolare d'appello (art.23-bis L.176/2020) integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art.178 comma 1 lett. c) c.p.p. Poiché la nullità era stata tempestivamente eccepita (nel ricorso per cassazione), la Corte ha annullato il decreto impugnato e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila per il prosieguo. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 2, L. 176/2020 (conversione D.L. 137/2020)
La Corte ha interpretato la norma come imponente la comunicazione telematica alle difese delle conclusioni scritte del pubblico ministero nel giudizio cartolare d'appello; la sua omissione integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art.178 c.p.p.
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Riferimento normativo collegato alla disciplina del rito d'appello in materia di misure di prevenzione; invocato dalla difesa per censurare profili procedurali, ma la decisione si è fondata sull'art.23-bis L.176/2020
art. 1, L. 1423/1956
Richiamata dai ricorrenti in relazione al ruolo del giudizio di pericolosità come presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione reali; sul punto la Corte non si è pronunciata nel merito poiché ha deciso per la nullità procedurale.
art. 2-ter, L. 575/1965
Richiamato in relazione al principio della correlazione temporale tra condotte e acquisizione dei beni e in tema di onere della prova sulla liceità della provenienza; la Corte ha ritenuto i motivi assorbiti dopo l'annullamento per vizio procedurale.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha qualificato l'omessa comunicazione delle conclusioni del P.G. come nullità generale a regime intermedio ai sensi di questa disposizione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato quando la nullità è tempestivamente dedotta.
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), artt. 10 e 27
La Corte segnala che la disciplina del giudizio cartolare d'appello (art.23-bis) trova applicazione anche nei procedimenti disciplinati da tali articoli; dunque le regole di comunicazione previste si estendono ai giudizi antimafia/misure di prevenzione.
Massime di principio
- Nel giudizio cartolare d'appello disciplinato dall'art.23-bis L.176/2020, la mancata comunicazione telematica alle difese delle conclusioni scritte del P.M. costituisce una nullità rilevante (nullità generale a regime intermedio) ed è motivo di annullamento se tempestivamente eccepita.
- La nullità procedurale così rilevante può assorbire l'esame dei profili di merito: se accertata, il rimedio è l'annullamento del provvedimento e la rimessione degli atti all'ufficio competente per il prosieguo.
- Per essere efficace, l'eccezione di nullità deve essere sollevata alla prima occasione utile; la Corte di Cassazione ammette che ciò avvenga anche in sede di ricorso per cassazione se tempestivo.
- Nelle controversie sulle misure di prevenzione (confisca/ablazione) resta importante il controllo sulla sussistenza del presupposto della pericolosità, sulla correlazione temporale tra fatti generatori e acquisizione dei beni e sulla ripartizione dell'onere probatorio; tali questioni però possono non essere esaminate se prevale un vizio procedurale decisivo.
- La disciplina emergenziale (cartolare) si applica anche ai procedimenti antimafia, perciò le garanzie di comunicazione delle conclusioni del P.M. devono essere rispettate anche in tali settori.
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