Cassazione Penale, Ordinanza n. 22719/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, rigettando l'appello avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, aveva confermato l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni. La decisione impugnata fondava il giudizio di persistente pericolosità sociale sulla gravità del reato, sui precedenti penali e giudiziari, sulla condotta di vita antecedente al fatto e soprattutto su quella successiva al reato, valorizzando anche il comportamento tenuto durante e dopo la detenzione. Il ricorso per cassazione si articolava in una sola doglianza, sostanzialmente di merito: il ricorrente contestava che egli non comparirebbe più tra i partecipi di un'associazione mafiosa e deduceva, in generale, un difetto di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero meramente fattuali, non consentite in sede di legittimità, e comunque generiche perché non si confrontavano con le specifiche argomentazioni del Tribunale sulla persistenza della pericolosità sociale e sul percorso trattamentale del condannato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze prospettate fossero di puro fatto e rivalutative, quindi non deducibili in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondate perché non evidenziavano reali vizi di motivazione nel testo del provvedimento impugnato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La proposizione di motivi non consentiti in cassazione, perché meramente fattuali o rivalutativi, comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità e il mancato confronto con la motivazione del provvedimento impugnato determinano l'inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per la disciplina della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non scusabile.
Richiamato solo indirettamente dalla giurisprudenza citata sulla pericolosità sociale e sulle misure di sicurezza; non è oggetto di autonoma disamina normativa nel testo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera contestazione del fatto o nella richiesta di una nuova valutazione del merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la genericità delle doglianze ne determina l'inammissibilità.
- In tema di misure di sicurezza, la libertà vigilata presuppone la persistenza della pericolosità sociale al momento della decisione; la revoca anticipata è possibile solo se la cessazione della pericolosità risulti da fatti sopravvenuti e concludenti, non essendo sufficiente un semplice dubbio.
- La motivazione sul giudizio di pericolosità può essere sorretta dalla valorizzazione della condotta antecedente e successiva al reato, nonché del percorso trattamentale e dei precedenti del soggetto.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni non scusabili, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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