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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29462/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., facendo applicazione del principio richiamato dalla Corte costituzionale n. 186/2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente propone un unico motivo di impugnazione deducendo l'eccessività della pena irrogata dalla Corte d'appello. Dal testo emerge che la censura mira a contestare la graduazione del trattamento sanzionatorio e, in particolare, la misura della pena base e/o degli aumenti e diminuzioni applicati. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione di merito richiama congruamente i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e che il ricorso non indica specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, risolvendosi in doglianze di fatto non consentite in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nel rispetto dei criteri legali di determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice deve motivare il trattamento sanzionatorio facendo riferimento agli elementi rilevanti per la commisurazione della pena; un congruo richiamo a tali elementi è sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La valutazione sulla congruità della pena e sulla sua graduazione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione richiama in modo adeguato i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • Il ricorso per cassazione che controverte esclusivamente sulla misura della pena è inammissibile quando si limita a prospettare censure di merito o di fatto, senza evidenziare specifiche illogicità o contraddizioni della motivazione impugnata.
  • In materia di commisurazione della pena, il giudice può assolvere l'onere motivazionale mediante un richiamo congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di una confutazione analitica di tutte le deduzioni difensive.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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