Cassazione Penale, Sentenza n. 2596/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, deducendo che non sarebbe provato che il profondimetro da polso venduto dall'imputato fosse quello sottratto alla persona offesa e che l'oggetto è di facile reperibilità anche online; 2) richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si risolve in doglianze di fatto e in una mera richiesta di rivalutazione probatoria, non consentita in sede di legittimità, nonché perché riproponeva argomentazioni già esaminate e rigettate in appello; la Corte territoriale aveva motivatamente valorizzato l'inattendibilità della spiegazione dell'imputato circa il possesso del profondimetro e applicato il principio secondo cui chi è trovato nella disponibilità di refurtiva e non fornisce una spiegazione attendibile risponde di ricettazione. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e non adeguatamente argomentato: benché l'applicabilità dell'art. 131-bis possa, per la sua natura sostanziale, essere valutata anche in cassazione o d'ufficio, nel caso di specie non vi sono elementi nella sentenza di merito su cui ancorare una valutazione e il ricorrente non ha specificato fatti o ragioni giuridiche a sostegno. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il vizio dedotto è stato qualificato come doglianza di fatto finalizzata a una rivalutazione probatoria; la Corte precisa che motivi generici che ripropongono le stesse ragioni già decise dal giudice del merito sono inammissibili in cassazione
La norma, essendo di natura sostanziale, può essere invocata anche per la prima volta in cassazione o essere rilevata d'ufficio, ma richiede che il ricorrente offra una specifica e adeguata argomentazione fattuale e giuridica o che la materia emerga dagli atti di merito; in assenza di elementi nella sentenza di merito e di adeguata esposizione, la richiesta è inammissibile
Norma del codice penale relativa al reato di ricettazione, cui il Tribunale e la Corte territoriale hanno fatto riferimento nel confermare la condanna; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la ricettazione per l'inattendibilità della spiegazione sull'origine del bene
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamato relativamente alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto, indicazione procedurale sul formato di trattazione del ricorso
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento alla possibilità, in linea di principio, per la Corte di legittimità di rilevare d'ufficio questioni di natura sostanziale come l'applicazione dell'art. 131-bis, ma la Corte ha precisato che ciò è possibile solo quando esistono elementi negli atti che consentano la valutazione
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e all'ammenda equitativamente fissata
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione delle prove: i motivi che si limitano a contestare valutazioni fattuali o richiedono una diversa valutazione delle fonti probatorie sono inammissibili
- I motivi di cassazione devono essere specifici e correlati alla motivazione impugnata; riproporre in termini generici le stesse doglianze già esaminate in appello comporta inammissibilità
- L'applicazione di una causa di non punibilità di natura sostanziale (es. art. 131-bis) può essere proposta per la prima volta in cassazione o rilevata d'ufficio, ma richiede o elementi nei provvedimenti di merito sui quali ancorare il ragionamento o una precisa e circostanziata deduzione in ricorso
- Chi invoca l'applicazione di norme novellate o cause estintive/non punibilità in cassazione deve fornire chiari riferimenti fattuali e giuridici e non limitarsi a richieste apodittiche
- Ricorsi manifestamente inammissibili o privi di specificità possono comportare la condanna alle spese e sanzioni economiche a carico del ricorrente, quindi è necessario valutare attentamente la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre il gravame
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