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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2596/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, deducendo che non sarebbe provato che il profondimetro da polso venduto dall'imputato fosse quello sottratto alla persona offesa e che l'oggetto è di facile reperibilità anche online; 2) richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si risolve in doglianze di fatto e in una mera richiesta di rivalutazione probatoria, non consentita in sede di legittimità, nonché perché riproponeva argomentazioni già esaminate e rigettate in appello; la Corte territoriale aveva motivatamente valorizzato l'inattendibilità della spiegazione dell'imputato circa il possesso del profondimetro e applicato il principio secondo cui chi è trovato nella disponibilità di refurtiva e non fornisce una spiegazione attendibile risponde di ricettazione. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e non adeguatamente argomentato: benché l'applicabilità dell'art. 131-bis possa, per la sua natura sostanziale, essere valutata anche in cassazione o d'ufficio, nel caso di specie non vi sono elementi nella sentenza di merito su cui ancorare una valutazione e il ricorrente non ha specificato fatti o ragioni giuridiche a sostegno. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Il vizio dedotto è stato qualificato come doglianza di fatto finalizzata a una rivalutazione probatoria; la Corte precisa che motivi generici che ripropongono le stesse ragioni già decise dal giudice del merito sono inammissibili in cassazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma, essendo di natura sostanziale, può essere invocata anche per la prima volta in cassazione o essere rilevata d'ufficio, ma richiede che il ricorrente offra una specifica e adeguata argomentazione fattuale e giuridica o che la materia emerga dagli atti di merito; in assenza di elementi nella sentenza di merito e di adeguata esposizione, la richiesta è inammissibile

  • art. 648 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato di ricettazione, cui il Tribunale e la Corte territoriale hanno fatto riferimento nel confermare la condanna; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la ricettazione per l'inattendibilità della spiegazione sull'origine del bene

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamato relativamente alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto, indicazione procedurale sul formato di trattazione del ricorso

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento alla possibilità, in linea di principio, per la Corte di legittimità di rilevare d'ufficio questioni di natura sostanziale come l'applicazione dell'art. 131-bis, ma la Corte ha precisato che ciò è possibile solo quando esistono elementi negli atti che consentano la valutazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e all'ammenda equitativamente fissata

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione delle prove: i motivi che si limitano a contestare valutazioni fattuali o richiedono una diversa valutazione delle fonti probatorie sono inammissibili
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e correlati alla motivazione impugnata; riproporre in termini generici le stesse doglianze già esaminate in appello comporta inammissibilità
  • L'applicazione di una causa di non punibilità di natura sostanziale (es. art. 131-bis) può essere proposta per la prima volta in cassazione o rilevata d'ufficio, ma richiede o elementi nei provvedimenti di merito sui quali ancorare il ragionamento o una precisa e circostanziata deduzione in ricorso
  • Chi invoca l'applicazione di norme novellate o cause estintive/non punibilità in cassazione deve fornire chiari riferimenti fattuali e giuridici e non limitarsi a richieste apodittiche
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o privi di specificità possono comportare la condanna alle spese e sanzioni economiche a carico del ricorrente, quindi è necessario valutare attentamente la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre il gravame

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