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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37860/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di truffa (sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 14/06/2019 confermata dalla Corte d'Appello di Napoli del 29/06/2022) con tre motivi principali: 1) presunta erronea valutazione delle prove dichiarative e documentali e vizio motivazionale in violazione dell'art.192 c.p.p.; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p. (il ricorso sostiene che la causa avrebbe dovuto operare, fatto rilevando anche un ipotetico "concordato" e rinuncia ai motivi); 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso conteneva inoltre evidenti errori redazionali (copy-paste: riferimenti a un imputato di sesso maschile e a reati differenti come maltrattamenti) e argomentazioni generiche e non specifiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo era manifestamente infondato e affetto da gravi errori formali e concettuali (copy-paste e mancanza di specificità), oltre a cadere nell'inammissibilità per tentativo di rimettere in discussione la valutazione del merito probatorio (il controllo di legittimità non è strumento per rinnovare la valutazione dei fatti); si è richiamata la giurisprudenza consolidata che esclude l'ammissibilità di censure fondate su art.192 c.p.p. quando mirano a rinnovare la valutazione probatoria alla cassazione. Il secondo motivo è risultato aspecifico e non ha confutato il parametro concreto adottato dalla Corte d'appello (in particolare il rilievo del "considerevole importo del provento del reato" pari a 1.482,00 euro), quindi inammissibile. Il terzo motivo era genericissimo e privato dei requisiti di specificità previsti dall'art.581 c.p.p. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., condanna alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato solo in relazione alla modalità di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; segnalazione formale della procedura seguita.

  • art. 173 att. cod. proc. pen.

    Richiesto per la sintesi dei motivi di ricorso; usato come riferimento formale per il contenuto riassuntivo del ricorso.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Il ricorso denunciava violazione dell'art.192 (valutazione delle prove). La Corte ha rilevato che, in cassazione, l'impugnazione che equivale a nuovo esame del fatto e della valutazione probatoria è inammissibile alla luce dei limiti posti dall'art.606 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Riferito come limite all'ammissibilità delle doglianze in cassazione: non sono ammesse censure dirette a contestare la valutazione del merito probatorio; la Corte lo applica per escludere la rilevanza del primo motivo che mira a riesaminare le prove.

  • art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Citati nel contesto dei limiti procedurali alla valutazione delle prove; la Corte osserva che tali richiamati strumenti non consentono di superare i limiti di ammissibilità delle doglianze in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    Il ricorso sosteneva che il giudice d'appello avrebbe dovuto applicare la causa di non punibilità (per particolare tenuità/novità del fatto). La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivatamente escluso la causa di esclusione della punibilità, richiamando elementi concreti (in particolare il "considerevole importo" di 1.482,00 euro) e che la difesa non abbia specificamente contestato quella valutazione.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Ricondotta per stabilire l'inammissibilità dei motivi generici o caratterizzati da eccessiva vaghezza; la Corte l'ha applicata al terzo motivo (circostanze attenuanti generiche) ritenendolo insostenibilmente generico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per spese e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, l'applicazione di una ammenda. La Corte l'ha applicata per irrogare alla ricorrente la somma di euro 3.000 a titolo di ammenda.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020 "Filardo")

    La Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui non è ammissibile in cassazione un motivo che, sotto la veste di violazione dell'art.192 c.p.p., chieda il riesame delle prove; richiamata anche la regola di specificità dei motivi e di incompatibilità della cumulazione di vizi motivazionali generici.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere il riesame della valutazione probatoria: i motivi che mirano a rimettere in discussione valutazioni di fatto o l'attendibilità delle prove sono in genere inammissibili ai sensi dell'art.606 c.p.p.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e mirati: censure generiche, vaghe o "a pacchetto" (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione senza puntuali riferimenti) sono inammissibili.
  • Errori formali o di redazione (es. copy-paste con riferimenti incongrui) possono aggravare la posizione del ricorrente, mostrando carenza di diligenza e favorendo l'inammissibilità; in casi di colpa nella redazione è possibile l'applicazione di ammende (art.616 c.p.p.).
  • Nel caso di "doppia conforme" (sentenza di primo grado e di appello coerenti), la Cassazione ha un elevato grado di deferenza verso la valutazione del merito e difficilmente accoglie rinnovate critiche probatorie.
  • Per ottenere l'applicazione di istituti sostanziali (es. art.131-bis c.p.) bisogna contestare specificamente la motivazione concreta con cui il giudice ha escluso la norma: non basta un'affermazione generica che la norma avrebbe dovuto trovare applicazione.
  • Le contestazioni sulle circostanze attenuanti devono essere formulate con precise critiche alla motivazione del giudice; argomentazioni generiche che potrebbero valere per qualsiasi caso sono inammissibili.

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