Parere n. 261/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal signor Gaspare Antonio Borsellino, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Antonio Scaduto, contro il Comune di Sciacca per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 2 del 25 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Sciacca n. 2 del 25 febbraio 2025, recante demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, con un unico motivo, eccesso di potere per errore di fatto e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che il Comune avesse erroneamente individuato come abusive le unità immobiliari censite ai subalterni 40, 41 e 42 della particella 805, confondendole con un diverso manufatto oggetto di una domanda di sanatoria presentata nel 1986 dalla madre e dante causa. Secondo il ricorrente, i tre appartamenti erano stati realizzati dalla società Dulfer s.r.l. tra il 1981 e il 1983 in forza di concessione edilizia, varianti e certificato di abitabilità, e acquistati dai coniugi Imbornone-Borsellino nel 1983. In via cautelare ha invocato il fumus derivante dalla documentazione edilizia e il periculum connesso alle conseguenze dell’inottemperanza, inclusa l’eventuale acquisizione gratuita degli immobili. Nel corso del procedimento il Comune ha svolto ulteriori accertamenti e ha rilevato che l’ordinanza era stata erroneamente intestata al ricorrente.
Il parere
Il Consiglio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, senza esaminare nel merito l’unico motivo di ricorso. In seguito agli ulteriori accertamenti, il Comune di Sciacca ha annullato in autotutela l’ordinanza n. 2 del 2025 con il provvedimento n. 69431/2025, rilevando che l’unità immobiliare era intestata ad altra ditta e che l’ordine demolitorio era stato erroneamente intestato al ricorrente. L’annullamento è stato ritenuto integralmente satisfattivo dell’interesse azionato e tale da escludere ogni concreta e attuale utilità nella prosecuzione del rimedio giustiziale.
Osservazioni
Unico motivo - Eccesso di potere per errore di fatto e difetto di istruttoria
Il motivo non è stato esaminato nel merito. Il successivo annullamento in autotutela dell’ordinanza impugnata, disposto dal Comune dopo aver rilevato l’erronea intestazione al ricorrente, ha integralmente soddisfatto l’interesse azionato e ha determinato la sopravvenuta carenza d’interesse.
Norme richiamate
A seguito di ulteriori accertamenti, il Comune, avendo riscontrato «la titolarità dell’unità immobiliare identificata al F.M. n. 135 Part. N. 149 ad altra ditta e che l’ordinanza di demolizione e rispristino dello stato dei luoghi N. 02/2025 erroneamente è stata intestata al Sig. Borsellino Gaspare Antonio», ha adottato il provvedimento n. 69431/2025, di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies dell’impugnata ordinanza n. 2 del 2025.
Il Comune ha esercitato l’annullamento d’ufficio dell’ordinanza impugnata dopo aver accertato l’erronea intestazione dell’ordine demolitorio al ricorrente. Il parere prende atto di tale annullamento quale ragione della sopravvenuta soddisfazione dell’interesse e dell’improcedibilità del ricorso.
Il Comune, con pec 22 luglio 2025, ha prodotto la documentazione utile per la trattazione del gravame e il rapporto previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.
Il parere richiama l’art. 9 quale disposizione relativa al rapporto dell’amministrazione resistente nell’istruttoria del ricorso straordinario; il testo non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente l’interesse azionato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, poiché viene meno ogni utilità concreta e attuale conseguibile dalla prosecuzione del rimedio.
Ordinanza di demolizione e annullamento in autotutela
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione, ha esaminato l’impugnazione dell’ordinanza del Comune di Sciacca n. 2 del 25 febbraio 2025, che disponeva la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
Fatti e motivo di ricorso
Il ricorrente ha contestato l’individuazione degli immobili destinatari dell’ordine demolitorio, deducendo eccesso di potere per errore di fatto e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che le unità censite ai subalterni 40, 41 e 42 della particella 805 fossero tre appartamenti distinti dal manufatto oggetto della domanda di sanatoria presentata nel 1986 dalla madre e dante causa. Secondo la ricostruzione del ricorrente, gli appartamenti erano stati realizzati dalla società Dulfer s.r.l. tra il 1981 e il 1983 in base a concessione edilizia, successive varianti e certificato di abitabilità, e acquistati dai coniugi Imbornone-Borsellino nel 1983. In via cautelare il ricorrente aveva invocato il fumus boni iuris e il periculum connesso alle conseguenze dell’inottemperanza all’ordine, compresa l’eventuale acquisizione gratuita degli immobili.
Annullamento comunale in autotutela
Nel corso del procedimento il Comune ha trasmesso la documentazione e il rapporto previsto dall’art. 9 del d.P.R. 1199/1971. A seguito di ulteriori accertamenti, ha rilevato che l’unità immobiliare risultava intestata ad altra ditta e che l’ordinanza era stata erroneamente intestata al ricorrente. Con provvedimento n. 69431/2025 il Comune ha quindi annullato in autotutela l’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. 241/1990.
Decisione
Il Consiglio ha ritenuto che l’annullamento comunale fosse integralmente satisfattivo dell’interesse azionato e privasse il ricorrente di ogni concreta e attuale utilità derivante dalla prosecuzione del rimedio. Non ha pertanto esaminato nel merito la censura relativa all’errore nell’identificazione degli immobili e ha espresso il parere che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
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