Cassazione Penale, Ordinanza n. 05643/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Non è entrata nel merito della qualificazione giuridica invocata dall'imputato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Como resa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto per la mancata qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ammette il ricorso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza dedotta viene ritenuta non consentita nel giudizio di legittimità avverso sentenze di patteggiamento.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di ricorso.
«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; motivi diversi sono inammissibili.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma invocata dal ricorrente per sostenere una diversa qualificazione giuridica del fatto in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tale catalogo è inammissibile.
- La deduzione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, se non rientra nei limiti e nei presupposti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non può essere esaminata nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di deducibilità, la Corte non si pronuncia sul merito della qualificazione del reato e mantiene ferma la sentenza applicativa della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →