Cassazione Penale, Ordinanza n. 14746/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il diniego della liberazione anticipata relativa ai semestri 30 aprile 2022 - 30 ottobre 2022 e 30 aprile 2023 - 30 ottobre 2023. Con un unico motivo ha dedotto vizi della motivazione, contestando in particolare la valorizzazione della sanzione disciplinare irrogata per un'infrazione del 21 settembre 2022, ritenuta dal giudice indice della mancata partecipazione al trattamento rieducativo, e sostenendo inoltre l'irrilevanza del rinvenimento di un telefono cellulare nella sua disponibilità. La Corte ha ritenuto le censure generiche e manifestamente infondate, osservando che, in materia di liberazione anticipata, l'infrazione disciplinare può essere considerata come sintomo della mancata adesione al percorso rieducativo anche se non seguita da una sanzione particolarmente grave o addirittura anche se viziata sul piano disciplinare; ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva prospettato, neppure in sede di legittimità, circostanze idonee a dimostrare la liceità della detenzione del cellulare o l'esistenza di un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Norme richiamate
La liberazione anticipata presuppone la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione; il giudice di sorveglianza può negarla valorizzando elementi sintomatici della mancata adesione al trattamento, come le infrazioni disciplinari e condotte incompatibili con il percorso rieducativo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di liberazione anticipata, il tribunale di sorveglianza può fondare il diniego anche su un rapporto o un'infrazione disciplinare, considerati non per le sole conseguenze sanzionatorie interne, ma come indice della mancata partecipazione del detenuto al trattamento rieducativo.
- La rilevanza dell'infrazione disciplinare ai fini della liberazione anticipata non viene meno per il solo fatto che la sanzione applicata sia lieve, o che il rapporto disciplinare presenti vizi formali, poiché ciò che conta è il suo valore sintomatico rispetto alla condotta complessiva del detenuto.
- Le doglianze in sede di legittimità devono essere specifiche e autosufficienti: è generico il motivo che non indichi concrete circostanze idonee a giustificare la detenzione di un oggetto vietato o a spiegare perché l'elemento negativo valorizzato dal giudice di merito non sia significativo ai fini del giudizio rieducativo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14521/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14529/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14533/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14534/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14541/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14542/2025 del 14/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →