Cassazione Civile, Ordinanza n. 34341/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda un decreto della Corte d'appello che, accogliendo l'opposizione del ricorrente in materia di equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio civile, aveva condannato il Ministero al pagamento di un indennizzo di euro 800,00 e delle spese legali, ma aveva liquidato il rimborso forfettario delle spese nella misura del 10% anziché del 15%. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: ha denunciato, in sintesi, vizi di motivazione e violazione di norme processuali e professionali, lamentando che la misura del rimborso forfettario fosse stata ridotta senza adeguata giustificazione; ha inoltre censurato il mancato riconoscimento di un'ulteriore maggiorazione dei compensi, sostenendo la manifesta fondatezza delle proprie tesi difensive. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla censura relativa al rimborso forfettario delle spese: ha ritenuto manifestamente fondato il primo profilo, osservando che, in assenza di una motivata diminuzione, il rimborso forfettario va riconosciuto nella misura del 15% del compenso totale. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo profilo, perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito sull'insussistenza della pretesa "soccombenza qualificata" e non ravvisando un vizio di apparenza della motivazione. Conseguentemente ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha disposto il rimborso forfettario nella misura del 15%. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per la soccombenza parziale del ricorrente.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare un vizio di motivazione del decreto impugnato.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'adeguatezza della motivazione del provvedimento sulle spese.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione del decreto.
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
Richiamato per sostenere la debenza del rimborso forfettario delle spese nella misura normativa prevista.
art. 13, comma 10, L. n. 247/2012
La Corte lo richiama, insieme al d.m. n. 55/2014, per affermare che il provvedimento di liquidazione che non indichi la percentuale del rimborso forfettario vale come titolo per il riconoscimento nella misura del 15%, salvo diminuzione motivata.
art. 4, comma 8, d.m. n. 55/2014
Richiamato dal ricorrente per contestare la determinazione delle spese; la Corte ne segnala il coordinamento con il d.m. n. 55/2014 sulla misura del rimborso forfettario.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
La Corte afferma che prevede il rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso totale, riducibile solo con motivazione.
Massime di principio
- Nel provvedimento di liquidazione delle spese processuali, se il giudice non indica espressamente la percentuale del rimborso forfettario o la determina in misura inferiore, il rimborso spetta di regola nella misura del 15% del compenso totale, potendo essere ridotto solo con adeguata motivazione.
- La censura che miri a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito sulla insussistenza di una pretesa soccombenza qualificata è inammissibile se non denuncia un effettivo vizio motivazionale nei limiti del controllo di legittimità.
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre se il provvedimento, pur sintetico, esprima le ragioni essenziali della decisione.
- In sede di legittimità, la correzione della liquidazione delle spese può condurre alla cassazione del decreto e alla decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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