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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3993/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 143 c.p.p. per omessa traduzione della sentenza di primo grado in lingua nota all'imputato (inglese); 2) violazione dell'art. 143 c.p.p. per omessa traduzione del decreto di citazione in appello, che avrebbe cagionato la nullità dell'intero giudizio di impugnazione; 3) vizio di motivazione e violazione di legge circa la ritenuta sussistenza del fatto, con omissione di risposte sulle specifiche censure riguardanti la dinamica e il ruolo dell'imputato; 4) mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla recidiva contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha esaminato preliminarmente il secondo motivo e ha affermato che l'omessa traduzione del decreto di citazione in appello, nei confronti di un imputato alloglotto che non comprende l'italiano, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio incidendo sul diritto di partecipazione al giudizio. Ha inoltre chiarito che l'obbligo di traduzione degli atti indicati dall'art. 143 c.p.p. (tra cui la sentenza) è diretto a garantire l'effettiva partecipazione e non richiede una preventiva istanza personale dell'imputato: il difensore può tempestivamente eccepire l'omessa traduzione. Sulla traduzione della sentenza, la Corte ha spiegato che la mancata traduzione non determina sempre nullità della sentenza ma determina lo slittamento dei termini di impugnazione, che decorrono dal momento in cui la motivazione è stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile. Nel caso concreto la mancata traduzione del decreto di citazione in appello e della sentenza, non sanata, ha determinato la nullità derivata del procedimento di impugnazione e, conseguentemente, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, disponendo la traduzione preventiva sia della sentenza di primo grado sia del decreto di citazione in appello.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale contestata (reato per cui l'imputato era stato condannato); richiamata come quadro fattuale dell'impugnazione

  • art. 143 cod.proc.pen.

    L'art. 143 impone la traduzione obbligatoria, per l'imputato che non conosce l'italiano, dei principali atti del procedimento (tra cui la sentenza e gli atti indicati al comma 2). La Corte interpreta l'incipit del comma 2 in senso ampio: l'obbligo di traduzione non è limitato agli atti che contengono la formulazione dell'accusa, ma è diretto a garantire la consapevole partecipazione al procedimento; pertanto anche il decreto di citazione in appello deve essere tradotto quando l'imputato è alloglotto.

  • Direttiva 2010/64/UE

    Fonti eurounitarie che sostengono l'obbligo di traduzione per garantire il diritto alla difesa e all'effettiva partecipazione al processo; usata a supporto dell'interpretazione estensiva dell'art. 143 c.p.p.

  • art. 178, lett. c) cod.proc.pen.

    Richiamato in relazione alle nullità: la mancata traduzione degli atti obbligatori integra una nullità rilevante rispetto al diritto di partecipazione.

  • art. 571 cod.proc.pen.

    Regola il potere di impugnazione personale dell'imputato; la Corte osserva che il diritto alla traduzione delle sentenze mira anche a consentire l'esercizio di tale potere, ma non richiede che la richiesta di traduzione sia avanzata personalmente dall'imputato, posto che la tematica rientra nella sfera della difesa tecnica del difensore.

Massime di principio

  • Se l'imputato non comprende l'italiano, gli atti principali indicati dall'art. 143 c.p.p. (tra cui la sentenza e, secondo la Cassazione, il decreto di citazione in appello) devono essere tradotti d'ufficio per garantire la partecipazione effettiva al processo.
  • La mancata traduzione del decreto di citazione in appello nei confronti di un imputato alloglotto determina una nullità di ordine generale a regime intermedio e può comportare l'annullamento della sentenza impugnata per nullità derivata del giudizio di impugnazione.
  • La mancata traduzione della sentenza di primo grado non sempre comporta nullità della sentenza: normalmente determina lo slittamento dei termini di impugnazione, che decorrono dal momento in cui la sentenza è effettivamente resa accessibile nella lingua nota all'imputato.
  • Il difensore può e deve eccepire tempestivamente l'omessa traduzione; tale eccezione è idonea a obbligare il giudice a disporre la traduzione e a sospendere i termini di impugnazione a favore dell'imputato alloglotto.
  • La richiesta di traduzione non è un atto "personalissimo" che debba essere proposto esclusivamente dall'imputato: rientra nella difesa tecnica e può essere sollevata dal difensore, il quale ha il compito di tutelare l'effettività del diritto di difesa.
  • In caso di omissione, i termini processuali rilevanti (in particolare quelli per impugnare) iniziano a decorrere solo dalla effettiva messa a disposizione dell'atto tradotto; pertanto va valutata la sospensione o la riapertura dei termini quando la traduzione venga successivamente eseguita.

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