Cassazione Civile, Ordinanza n. 32140/2022 del 31/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile promosso per fatti di assenteismo fraudolento di una dipendente di un'università pubblica, alla quale erano stati contestati numerosi allontanamenti dal servizio con attestazione della presenza mediante badge. La Corte dei conti di primo grado aveva condannato la dipendente al risarcimento del danno all'immagine e del danno da disservizio in favore dell'ateneo; la Corte dei conti d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando anche la sentenza penale di patteggiamento e ritenendo che l'azione contabile restasse proponibile nonostante l'accordo transattivo intervenuto nel giudizio di impugnazione del licenziamento, perché quel diverso giudizio aveva riguardato il danno patrimoniale mentre il giudizio contabile atteneva a profili diversi di danno erariale. Con il ricorso per cassazione la soccombente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., violazione dell'art. 111, ottavo comma, Cost., lamentando il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e sostenendo che la controversia fosse già stata definita nel giudizio di lavoro con transazione, sicché l'azione contabile avrebbe creato un contrasto di giudicati e non sarebbe stata proponibile dopo la cessazione del rapporto di servizio.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno rilevato che la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla diversità tra il giudizio civile-lavoristico e quello contabile e tra il danno patrimoniale transatto e i danni all'immagine e da disservizio oggetto dell'azione erariale. Hanno inoltre affermato che l'eventuale interferenza tra giudizi civili e contabili non integra una questione di giurisdizione ma, al più, un problema di proponibilità dell'azione; che un preteso contrasto di giudicati, se mai vi fosse, costituirebbe error in iudicando non sindacabile ex art. 111 Cost.; e che, comunque, il motivo era inammissibile anche perché non risultava specificamente contestata in appello la giurisdizione contabile, con conseguente giudicato interno sul punto. Non è stata disposta la regolazione delle spese, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
La ricorrente lo ha evocato per denunciare, in realtà, un preteso difetto di giurisdizione.
art. 111, ottavo comma, Cost.
È richiamato come parametro del ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice contabile per dedurre il difetto di giurisdizione.
art. 111, ultimo comma, Cost.
L'eventuale violazione del giudicato o un error in iudicando non integra violazione dei limiti esterni della giurisdizione e quindi non è sindacabile in cassazione con ricorso ex art. 111 Cost.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'eventuale interferenza tra un giudizio civile o penale e un giudizio contabile non determina, di per sé, un difetto di giurisdizione della Corte dei conti, ma può porre solo un tema di proponibilità dell'azione di responsabilità contabile.
- La diversità tra il danno patrimoniale eventualmente definito in sede civile-lavoristica e i danni all'immagine o da disservizio azionati in sede contabile esclude la configurabilità di un contrasto di giudicati sul medesimo oggetto.
- La violazione del giudicato, ove prospettata, integra un vizio di merito o di diritto sostanziale e non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
- Il difetto di giurisdizione non può essere dedotto per la prima volta in cassazione quando sul punto si sia formato giudicato interno per mancata contestazione specifica nei gradi di merito.
- Un motivo di ricorso che formalmente invochi il difetto di giurisdizione ma sostanzialmente censuri la violazione di legge è inammissibile se non attacca correttamente il perimetro della giurisdizione.
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