Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12843/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di una mansarda in Carrara, stipulato il 13 febbraio 1993 da un soggetto che agiva in nome e per conto della società promittente venditrice. Il promissario acquirente agiva per ottenere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare e quindi il trasferimento della proprietà dell'immobile. La società si opponeva sostenendo, in sintesi, che il preliminare fosse stato sottoscritto da un falsus procurator senza valida ratifica; inoltre deduceva la simulazione del contratto, l'inadempimento dell'acquirente e l'assenza del pagamento del prezzo. Nei giudizi di merito la Corte d'appello aveva ritenuto invece che il preliminare fosse stato ratificato dalla società sia tramite la comparsa di costituzione nel primo giudizio, sia tramite una lettera del 21 ottobre 1998, e aveva disposto il trasferimento dell'immobile. Con il ricorso per cassazione la società denunciava principalmente la violazione degli artt. 1399, 1350, 1351 c.c. e 84 c.p.c., sostenendo che la procura alle liti non attribuisse al difensore il potere di ratificare un negozio sostanziale e che la lettera del 1998 non integrasse ratifica ma, al più, una nuova proposta condizionata al pagamento di ulteriori somme. Deduceva inoltre violazione degli artt. 2932, 2733, 115 e 116 c.p.c. e omessa pronuncia, in relazione al preteso mancato pagamento del prezzo e alla mancata valutazione delle prove sul punto. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo invalida la ratifica operata dal solo difensore in assenza di uno specifico mandato sostanziale e ritenendo incompatibile con la ratifica ex art. 1399 c.c. la dichiarazione condizionata contenuta nella lettera. I motivi sul pagamento del prezzo sono stati assorbiti.

La decisione

La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha escluso che la ratifica del preliminare potesse validamente derivare dalla procura alle liti generica con formula di stile o dal solo atto difensivo del procuratore, e ha chiarito che una ratifica subordinata a condizioni o al mutamento delle pattuizioni vale come nuova proposta contrattuale, non come ratifica vincolante per il terzo. I restanti motivi, relativi al pagamento del prezzo e al mancato esame di fatti decisivi, sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1399 c.c.

    La ratifica del contratto concluso dal falsus procurator è un negozio recettizio che fa propri gli effetti dell'atto con efficacia retroattiva; deve esprimere una piena adesione al contenuto negoziale e, quando il contratto è soggetto a forma scritta, deve rivestire la stessa forma.

  • art. 1350 c.c.

    Il contratto preliminare soggetto a forma scritta ad substantiam richiede che anche la ratifica rispetti il medesimo requisito formale.

  • art. 1351 c.c.

    La forma del preliminare rileva ai fini della validità dell'impegno assunto e della sua eventuale ratifica.

  • art. 84, secondo comma, c.p.c.

    La procura alle liti con formule generiche non attribuisce al difensore il potere di disporre sostanzialmente del diritto in contesa; per la ratifica occorre uno specifico mandato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre la nullità derivante da omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 2932 c.c.

    L'azione di esecuzione in forma specifica presuppone un valido preliminare e, nel caso concreto, il problema era la validità/efficacia della ratifica del negozio concluso dal rappresentante senza potere.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa confessione sul pagamento del prezzo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove e dei fatti non contestati.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di libera valutazione delle prove da parte del giudice.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla portata conoscitiva degli atti difensivi verso la controparte.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla comunicazione degli atti processuali alla controparte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma del procedimento camerale richiamata nell'incipit dell'ordinanza.

Massime di principio

  • La ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza potere può essere validamente compiuta anche da un rappresentante del dominus, ma solo se questi è munito di uno specifico potere sostanziale di disporre del diritto controverso; una generica procura alle liti, anche se formula "ogni più ampia facoltà di legge" o comprende conciliazione e transazione, non basta.
  • Quando il negozio da ratificare è soggetto a forma scritta ad substantiam, anche la ratifica deve rivestire la medesima forma, e gli atti o comportamenti valorizzabili come ratifica tacita devono essere inequivoci e incompatibili con la volontà di rifiutare il negozio.
  • La ratifica ex art. 1399 c.c. presuppone adesione piena e incondizionata al contenuto del contratto concluso dal falsus procurator: se la dichiarazione è subordinata a condizioni o al mutamento delle pattuizioni, essa non opera come ratifica vincolante ma, al più, come nuova proposta contrattuale.
  • La mera immissione del promissario acquirente nel godimento dell'immobile, se non è univocamente collegata all'esecuzione del preliminare e non rispetta la forma richiesta, non è di per sé sufficiente a integrare ratifica del contratto concluso senza poteri.

Come è indicizzato

MateriePreliminare di vendita ed esecuzione in forma specifica ex art. 2932Ricorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.