Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14639/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, nei cui confronti il Tribunale aveva applicato su concorde richiesta delle parti la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per reati in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando che il giudice di merito avrebbe omesso, o comunque motivato in modo meramente apparente, le ragioni per le quali non aveva prosciolto l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in sede di patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che, dopo la modifica normativa, avverso la sentenza di applicazione della pena sono proponibili ricorsi per cassazione solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto, relativo alla mancata motivazione sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra tra quelli ammessi. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, cioè il patteggiamento.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il vizio di motivazione è invocato dalla difesa, ma non è sufficiente, nel caso di ricorso contro patteggiamento, se il motivo non rientra nei casi tassativi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    richiama il dovere di proscioglimento immediato in presenza di una causa evidente di non punibilità o di non sussistenza del fatto; la censura difensiva mirava alla sua mancata applicazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione de plano del ricorso nelle ipotesi previste, come quelle relative alle impugnazioni avverso sentenze di patteggiamento pronunciate dopo la novella del 2017.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ai soli motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ricorrano profili di colpa.

  • Legge n. 103 del 2017

    ha modificato il regime delle impugnazioni avverso la sentenza di patteggiamento, introducendo il nuovo perimetro dei motivi ammissibili.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il criterio di valutazione della colpa ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4

    norma incriminatrice in materia di stupefacenti per cui è stata applicata la pena concordata.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • La censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. in sede di patteggiamento non è, di per sé, un motivo autonomamente deducibile in cassazione se non si innesta in uno dei vizi espressamente consentiti dalla disciplina speciale.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento è inammissibile, il giudice di legittimità può definirlo de plano e deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa.
  • La novella del 2017 ha reso il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento fortemente tipizzato, con esclusione di censure generiche sulla motivazione che non investano i profili specificamente ammessi.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.