Sentenza n. 1189/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00831/2022, resa tra le parti, l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza n.ro 68 del 29 novembre 2021 e degli atti presupposti e connessi, con cui il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha ordinato la rimozione, al trattamento e allo smaltimento di “rifiuti”, oltre al ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione, trattamento e smaltimento di materiali qualificati come rifiuti, con ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza sindacale e, dopo il rigetto del TAR, ha proposto appello deducendo l'erronea qualificazione dei materiali presenti nel compendio produttivo come rifiuti, anziché come materie prime ancora utilizzabili e dotate di valore economico. Ha lamentato il travisamento delle risultanze istruttorie, la mancata considerazione delle perizie tecniche e della relazione di stima relativa allo zinco rinvenuto sotto-vasca, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. Ha inoltre contestato l'individuazione del soggetto responsabile della rimozione, sostenendo che non fosse stata adeguatamente accertata una condotta di abbandono o movimentazione dei materiali imputabile alla società o al suo legale rappresentante. È stato dedotto anche l'illegittimo esercizio del potere sindacale, fondato su un pericolo ambientale solo presunto e non adeguatamente dimostrato, e la mancata verifica di modalità di recupero o riutilizzo alternative allo smaltimento in discarica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR Umbria, ha accolto il ricorso di primo grado. Ha ritenuto assorbenti e fondati i motivi relativi al difetto di istruttoria e di motivazione. L'amministrazione non aveva adeguatamente accertato né la responsabilità del soggetto destinatario dell'ordinanza né l'effettiva consistenza e natura dei materiali, anche alla luce della relazione tecnica di stima e degli accertamenti fattuali contenuti nella sentenza penale di assoluzione. Tali elementi avevano escluso sia la responsabilità soggettiva del legale rappresentante sia la certezza della qualificazione dei materiali come rifiuti, evidenziandone il possibile carattere di materie prime necessarie al ciclo produttivo e dotate di valore economico. Il giudice ha precisato che l'efficacia della sentenza penale nei giudizi amministrativi diversi da quelli di danno riguarda l'accertamento dei fatti e non vincola l'amministrazione nella qualificazione giuridica; tuttavia, nel caso concreto, gli accertamenti fattuali penali erano decisivi e avrebbero dovuto essere considerati. Anche la posizione del curatore fallimentare e la sua eventuale detenzione dell'immobile avrebbero dovuto essere oggetto di specifica istruttoria. Il Consiglio di Stato ha inoltre richiamato la gerarchia nella gestione dei rifiuti, secondo la quale il conferimento in discarica costituisce opzione residuale e l'amministrazione deve verificare previamente la possibilità di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio o altre forme di recupero. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, liquidate in 6.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 192, 255 e 256 d.lgs. 152/2006
Le disposizioni sono richiamate con riferimento all'ordinanza di rimozione e smaltimento e alla responsabilità per l'abbandono o la gestione dei rifiuti.
La gestione dei rifiuti deve rispettare una gerarchia di priorità: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altre forme di recupero e, solo in via residuale, smaltimento.
Nei giudizi civili e amministrativi diversi da quelli di danno, l'efficacia della sentenza penale è limitata all'accertamento dei fatti e non si estende alla qualificazione giuridica degli stessi, pur assumendo rilievo gli accertamenti fattuali compiuti nel processo penale.
Massime di principio
- Un'ordinanza di rimozione e smaltimento di materiali qualificati come rifiuti è illegittima se l'amministrazione non accerta adeguatamente sia la natura dei materiali sia la responsabilità del soggetto destinatario dell'ordine, soprattutto quando emergano elementi tecnici e giudiziari idonei a prospettarne il carattere di materie prime riutilizzabili.
- La responsabilità per la rimozione dei rifiuti non può essere affermata in via automatica nei confronti del proprietario o del soggetto collegato all'immobile: occorre un'istruttoria specifica sulla condotta e sulla posizione giuridica del destinatario, distinguendo l'eventuale abbandono o movimentazione imputabile da una mera acquisizione del compendio con i materiali già presenti.
- Gli accertamenti fattuali contenuti in una sentenza penale, pur non vincolando l'amministrazione quanto alla qualificazione giuridica dei materiali, devono essere adeguatamente considerati nel procedimento amministrativo quando incidano sulla responsabilità soggettiva e sulla concreta natura dei materiali oggetto dell'ordine di rimozione.
- Prima di imporre tout court il conferimento in discarica, l'amministrazione deve verificare la possibilità di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio o altre forme di recupero, poiché lo smaltimento costituisce l'opzione residuale nella gerarchia della gestione dei rifiuti.
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