Cassazione Penale, Sentenza n. 24405/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/07/2022 con cui il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati già oggetto di sentenze irrevocabili: (1) sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 24/06/2020 (irrevocabile 10/09/2021) relativa a delitti commessi il 21/04/2018 e il 15/09/2018; (2) sentenza della Corte d'appello di Catania del 30/06/2021 (irrevocabile 22/03/2022) relativa a reato commesso il 12/01/2019. Il GIP aveva escluso il vincolo della continuazione ritenendo assenti un medesimo disegno criminoso per la distanza temporale, la presenza di diversi coautori e luoghi diversi, interpretando le condotte come espressione di "professionalità nel delinquere". Il ricorrente ha dedotto omissione e vizio di motivazione: il GIP non ha menzionato che i primi due episodi (aprile e settembre 2018) erano già stati ritenuti in continuazione in sede di cognizione e non ha adeguatamente valutato gli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso (modi di esecuzione analoghi, omogeneità delle violazioni, identica matrice, medesimo bene giuridico, condizioni di tempo e luogo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha compiuto un'adeguata analisi delle modalità realizzative delle singole violazioni e non ha effettuato un espresso confronto con la decisione definitiva emessa in cognizione che aveva già riconosciuto il vincolo ideativo tra i reati commessi nell'aprile e nel settembre 2018. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, pur avendo libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitiva e, se decide diversamente, è tenuto a fornire una motivazione "rafforzata" che giustifichi la disattenzione alla valutazione cognitiva. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Catania.
Norme richiamate
Riferimento alla norma che disciplina la domanda di riconoscimento della continuazione dinanzi al giudice dell'esecuzione; la Corte interpreta che, sebbene il giudice dell'esecuzione abbia libertà di giudizio, è obbligato a considerare la valutazione già compiuta in sede di cognizione e, se non la condivide, deve fornire motivazione adeguata e specifica
art. 628 cod. pen., art. 582 cod. pen., art. 585 cod. pen., art. 577 cod. pen., art. 61 cod. pen.
Norme penali richiamate nelle sentenze di merito che qualificano i reati contestati (rapina e delitti contro il patrimonio) e delineano il quadro fattuale delle condotte; non sono al centro del motivo di impugnazione ma costituiscono il contesto fattuale su cui valutare la continuità del disegno criminoso
Sez. I, sentenza n. 54106 del 24/03/2017 (giurisprudenza)
Giurisprudenza richiamata come principio di riferimento: il giudice dell'esecuzione non può ignorare la valutazione già compiuta in sede cognitiva sulla sussistenza della continuazione tra reati commessi in un arco temporale che comprende anche quelli oggetto della domanda; se decide diversamente deve motivare in relazione al complessivo quadro delle risultanze
Sez. I, sentenza n. 28471 del 17/07/2020 (giurisprudenza)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale del consolidato orientamento della Corte sulla necessità per il giudice dell'esecuzione di tener conto della valutazione cognitiva già compiuta in materia di continuazione
Massime di principio
- Quando si chiede il riconoscimento della continuazione davanti al giudice dell'esecuzione, questi ha libertà di giudizio ma non può semplicemente ignorare una decisione definitiva di merito che ha già riconosciuto il vincolo di continuazione: se intende discostarsene deve motivare specificamente e confrontando il complesso delle risultanze fattuali e giuridiche
- La valutazione delle "modalità realizzative" (modus operandi, analogie nelle modalità esecutive, identità del bene giuridico offeso, causalità, coincidenza o prossimità di tempi e luoghi, partecipazione degli stessi soggetti) è essenziale per decidere sulla sussistenza di un medesimo disegno criminoso
- La mera omogeneità di condotte o la "professionalità" nel delinquere non escludono di per sé la continuazione: occorre valutare se esista un'anticipata rappresentazione unitaria (vincolo ideativo) tra le varie azioni
- Se la decisione cognitiva ha riunito alcuni reati in continuazione, il giudice dell'esecuzione deve esplicitamente confrontarsi con quella valutazione e spiegare perché, alla luce degli elementi probatori e delle motivazioni, ritiene di non riconoscere la continuazione anche con altri reati temporalmente o fattualmente vicini
- In pratica, per avere buone probabilità di successo, il ricorrente deve evidenziare chiaramente gli indici di collegamento (tempi, luoghi, modalità, destinatari, strumenti, coautore/partecipazione, finalità) e segnalare le decisioni di cognizione che già hanno accertato la continuità tra reati affini
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