Cassazione Civile, Ordinanza n. 23191/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2011, con cui l’Ufficio ha imputato alla contribuente un maggior reddito da partecipazione in una società a ristretta base proprietaria operante nel settore della lavorazione e del commercio dei metalli, a seguito della rideterminazione del reddito d’impresa della società per il medesimo periodo. La contribuente ha impugnato l’atto e sia la CTP sia la CTR hanno accolto le sue ragioni. In appello, la CTR ha ritenuto superata la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili sulla base di elementi quali la asserita qualità di mero prestanome, il disinteresse per la vita societaria, il mancato percepimento di utili, l’uscita dalla compagine dopo breve tempo, l’assenza del suo nome nelle verifiche del curatore fallimentare e il mancato coinvolgimento in indagini penali. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 38, 39, comma 1, lett. d), e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2727 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente, per vincere la presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci di società a ristretta base, la mera allegazione di elementi di estraneità alla gestione sociale, senza prova positiva e verificabile della diversa destinazione dei ricavi non contabilizzati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha censurato la sentenza della CTR perché la prova contraria richiesta al socio di società a ristretta base non può esaurirsi nell’allegazione del disinteresse o dell’estraneità alla gestione, né in elementi descrittivi o inconferenti, ma deve investire la destinazione degli utili extracontabili con circostanze positive e oggettivamente verificabili. La Cassazione ha inoltre osservato che la pretesa fittizietà della partecipazione sociale non è, di per sé, idonea a neutralizzare l’operatività dell’ente societario secondo i principi richiamati. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
ricorso per cassazione per violazione di legge
è la norma processuale invocata per censurare l’errore di diritto della sentenza impugnata
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato tra le norme che disciplinano l’accertamento e la rettifica del reddito ai fini IRPEF
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base normativa dell’accertamento del maggior reddito d’impresa della società
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato tra le disposizioni fondanti la pretesa impositiva
richiamato in tema di presunzioni semplici, poste a base dell’inferenza di distribuzione pro quota degli utili extracontabili
art. 2697, secondo comma, c.c.
la Corte ribadisce che, una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, grava sul socio l’onere di fornire la prova contraria
richiamato per delimitare i poteri di controllo e informazione del socio e la loro concreta esigibilità nella valutazione della prova contraria
richiamato per escludere la configurabilità della simulazione del contratto sociale nelle società di capitali, una volta costituito l’ente
art. 11 della direttiva n. 68/151/CEE del 9 marzo 1968
richiamata come base del regime di tassatività delle cause di nullità delle società di capitali
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base proprietaria, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la loro distribuzione pro quota ai soci.
- Una volta provati il maggior reddito societario e la ristretta base partecipativa, il socio deve superare la presunzione offrendo prova contraria positiva, concreta e oggettivamente verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di estraneità alla gestione.
- La prova contraria deve riguardare la sorte alternativa degli utili non contabilizzati, cioè deve spiegare in modo plausibile se tali utili siano stati accantonati, reinvestiti nell’ambito societario o attribuiti ad altri soggetti.
- La non coincidenza tra qualità di socio e funzione gestoria, nelle società di capitali, è fisiologica e di per sé non dimostra né la mancata percezione degli utili né la loro diversa destinazione.
- Per vincere la presunzione non è sufficiente richiamare elementi descrittivi come il mancato coinvolgimento in indagini o il semplice disinteresse per la vita societaria, se mancano riscontri oggettivi sulla concreta impossibilità di controllo, informazione ed esercizio dei diritti sociali.
- Nelle società di capitali, dopo la costituzione dell’ente, la pretesa simulazione della partecipazione sociale non incide di regola sulla vita giuridica della società, che opera come autonomo soggetto di diritto secondo le forme e i limiti previsti dall’ordinamento.
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