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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40102/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali in favore di un avvocato. Il destinatario del decreto proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., sostenendo di aver conosciuto l'ingiunzione solo con il pignoramento presso terzi e deducendo la nullità della notificazione, eseguita presso un indirizzo romano in cui frequentava l'abitazione di una terza persona, mentre la sua residenza effettiva era in altro Comune. Nel merito contestava anche l'ammontare del credito professionale, deducendo che la somma ingiunta fosse eccessiva e che parte dell'attività fosse già stata remunerata. Dopo una prima cassazione con rinvio, la Corte d'appello ha qualificato la notifica come nulla e non inesistente, ha ritenuto esperibile l'opposizione tardiva ma ha comunque riconosciuto in parte il credito del professionista e ha condannato l'opponente alle spese. Con il ricorso per cassazione l'opponente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 139, 140 e 384 c.p.c. per avere il giudice di rinvio qualificato il vizio come nullità e non inesistenza, in asserita violazione del dictum rescindente; 2) violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. per avere ritenuto la notifica nulla e non inesistente nonostante il luogo fosse privo di collegamento con il destinatario; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante l'opposizione fosse stata in parte accolta e il credito rideterminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della notificazione del decreto ingiuntivo come nulla e non inesistente, poiché eseguita in un luogo comunque collegato al destinatario, sicché restava esperibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Ha però affermato che tale opposizione non può fondarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, dovendo essere accompagnata anche da contestazioni sulla pretesa creditoria; nel caso concreto, le censure non investivano in modo specifico l'an o il quantum del credito come accertato dal giudice di rinvio. Ha inoltre confermato la condanna alle spese, richiamando il principio secondo cui il giudice di rinvio deve applicare la soccombenza secondo l'esito globale della lite. È stata quindi confermata la sentenza impugnata, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo per il contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    Disciplina l'ordine di ricerca del destinatario tra residenza, dimora e domicilio; il relativo percorso non è derogabile se non nei casi previsti dalla legge.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione ex art. 140 presuppone che il luogo sia stato esattamente individuato e che la mancata consegna dipenda da difficoltà materiali; se emergono elementi di erronea individuazione del luogo o di trasferimento, occorrono ulteriori ricerche.

  • art. 141 c.p.c.

    Richiamato solo per escludere deroghe all'ordine legale di ricerca dei luoghi di notifica.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma nel caso concreto non vi era un vincolo che imponesse la qualificazione della notifica come inesistente.

  • art. 650 c.p.c.

    L'opposizione tardiva è esperibile contro il decreto ingiuntivo notificato in modo nullo; tuttavia non può basarsi sulla sola nullità della notifica e deve accompagnarsi a contestazioni sul credito.

  • art. 644 c.p.c.

    L'inefficacia del decreto per omessa o tardiva notificazione presuppone la mancanza/inesistenza della notifica nel termine; se la notifica è nulla ma esistente, opera una diversa disciplina.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza valutata sull'esito complessivo del processo.

  • art. 92 c.p.c.

    È consentita la regolazione delle spese secondo l'esito globale della lite, anche con compensazione o con condanna della parte complessivamente soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • La notificazione effettuata in un luogo diverso da quello legalmente corretto non è inesistente se quel luogo conserva comunque un collegamento con il destinatario; in tal caso il vizio integra, di regola, una nullità.
  • L'inesistenza della notificazione è configurabile solo quando manchino gli elementi essenziali dell'atto notificatorio, oppure quando l'atto sia svolto in modo tale da non essere in alcun modo riconoscibile come notificazione compiuta; ogni altra difformità dal modello legale ricade nella nullità.
  • Quando il decreto ingiuntivo sia stato notificato nullo, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è astrattamente proponibile, ma non è sufficiente a sé stessa: deve essere accompagnata da contestazioni sostanziali sulla pretesa creditoria.
  • In tema di notificazioni, se emergono indicazioni serie sull'erronea individuazione del luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, l'ufficiale giudiziario deve svolgere ulteriori ricerche prima di procedere con forme surrogate di notificazione.
  • Nel giudizio di rinvio, le spese vanno regolate guardando all'esito finale e globale della lite, non alla mera soccombenza parziale dei singoli gradi o delle singole fasi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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