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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42182/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso di BOLOGNA: un motivo unico, lamentando deficit motivazionale in relazione alla quantificazione della pena e alla valutazione dei motivi di impugnazione in appello. Ricorso di ADORNO: tre motivi. Primo, nullità o vizi del decreto autorizzativo delle intercettazioni ambientali del 07/06/2019 (art.125 c.3 e art.267 c.p.p.), per carenza motivazionale e mancanza di indispensabilità dell'ulteriore captazione. Secondo, insufficienza della prova a dimostrare epoca, modalità e quantità degli acquisti di stupefacente; le conversazioni proverebbero al più il pagamento di debiti pregresse e non consegne attuali. Terzo, errata qualificazione dei fatti non valutando l'ipotesi di minore gravità di cui all'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90, alla luce dell'incertezza su date e quantitativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul piano motivazionale: il motivo di BOLOGNA è stato ritenuto generico e privo di critica puntuale alla decisione impugnata; i motivi di ADORNO sono stati considerati manifestamente infondati o inammissibili per carenza di autosufficienza. In particolare il primo motivo di ADORNO (intercettazioni) è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha allegato né indicato l'atto impugnato e il ricorso mancava dei requisiti di autosufficienza; inoltre la Corte territoriale aveva comunque motivato adeguatamente la necessità e la fondatezza del decreto autorizzativo, indicando indizi emersi nel periodo precedente e l'indispensabilità della captazione. Il secondo motivo è stato respinto perché l'appello e la Corte d'appello hanno dato una valutazione logica e coerente delle intercettazioni, che possono da sole essere prova quando siano gravi, precise e concordanti; la difesa non ha dimostrato l'irragionevolezza dell'interpretazione. Il terzo motivo è stato rigettato perché la Corte d'appello ha adeguatamente valutato quantità, pluralità delle transazioni, natura delle sostanze, viaggi per rifornimenti e controvalore economico, escludendo la minima offensività e quindi l'applicabilità dell'art.73 comma 5. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.125 comma 3 cod. proc. pen.

    art.125 comma 3 cod. proc. pen.

    Riguarda i requisiti motivazionali del decreto autorizzativo delle intercettazioni; la Corte richiede motivazione che indichi indizi sopravvenuti e l'indispensabilità della captazione. Nel caso concreto la Corte d'appello ha ritenuto soddisfatti tali requisiti

  • art.267 cod. proc. pen.

    Norma processuale concernente l'utilizzabilità e la rilevanza delle intercettazioni; la sentenza valuta la legittimità dell'autorizzazione e la utilizzabilità ai fini probatori

  • art.73 comma 5 d.P.R. 309/1990

    art.73 comma 5 d.P.R. 309/90

    La circostanza attenuante di minore gravità si riconosce solo in presenza di offensività 'di lieve entità' valutata sul dato qualitativo, quantitativo e sulle modalità. Se uno degli indici negativi esiste, non può essere riconosciuta l'ipotesi meno grave. Nel caso la pluralità delle cessioni, i quantitativi/controvalore e le modalità escludevano l'applicabilità

  • art.165-bis disposizioni attuative cod. proc. pen. (introdotto d.lgs. 6/2/2018 n.11)

    art.165-bis disp. att. cod. proc. pen., d.lgs. 6/2/2018 n.11

    Introduce il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione per questioni procedurali: il ricorrente deve indicare e, se necessario, depositare gli atti presunti viziati; la mancata allegazione rende il motivo inammissibile

  • art.616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile, se non sussiste assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • art.581 comma 1 lett. D) cod. proc. pen.

    art.581 comma 1 lett. D) cod. proc. pen.

    Usata per sottolineare l'obbligo di confronto della difesa con gli argomenti del giudice di merito; la mancata contestazione puntuale della motivazione ostacola il successo del ricorso

Massime di principio

  • In Cassazione i rilievi sull'uso delle intercettazioni richiedono ricorsi autosufficienti: l'atto impugnato (decreto autorizzativo) va indicato e, se necessario, depositato; in mancanza il motivo è inammissibile
  • L'autorizzazione a intercettare deve contenere motivazione che illustri indizi sopravvenuti e l'indispensabilità della captazione; tuttavia la valutazione di adeguatezza della motivazione rimane in gran parte affidata al giudice di merito salvo manifesta illogicità
  • Le intercettazioni possono costituire prova idonea da sole se gli indizi raccolti risultano gravi, precisi e concordanti; la loro interpretazione è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta irragionevolezza
  • Per ottenere il riconoscimento della circostanza di minore gravità (art.73 comma 5), occorre una valutazione globale e favorevole su quantità, qualità, modalità e contesto; la presenza anche di uno solo degli indici negativi è sufficiente a escludere la meno grave
  • I motivi generici o privi di confronto puntuale con la decisione impugnata sono normalmente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: il ricorrente deve criticare specificamente gli argomenti su cui si è basata la condanna
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella scelta del motivo

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