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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02602/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura sulla necessità di usare, per la verifica delle rimesse solutorie e del decorso della prescrizione, il saldo rettificato e non il saldo banca. Ha quindi cassato le sentenze impugnate limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto tra una ditta individuale e un istituto di credito. In primo grado era stata proposta domanda di ripetizione di indebito per l’illegittima applicazione di interessi, commissioni di massimo scoperto e altre competenze, con ricalcolo del saldo del rapporto. La Corte d’appello, dopo una prima pronuncia non definitiva e un’ulteriore istruttoria, aveva affrontato anche il tema della prescrizione dell’azione di ripetizione con riguardo alle rimesse solutorie anteriori al decennio, ritenendo che, per individuarle, dovesse prendersi a base il c.d. saldo banca e non il saldo rettificato depurato dagli addebiti illegittimi. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2946 e 1422 c.c., sostenendo che tale metodo è illegittimo quando il giudizio riguarda l’accertamento del saldo del conto ancora in essere: le rimesse possono essere qualificate come solutorie solo dopo aver eliminato dal saldo tutte le poste indebitamente addebitate dalla banca; diversamente si finisce per far dipendere la prescrizione dalla stessa contabilizzazione illegittima che si contesta.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    richiamato come norma sulla prescrizione ordinaria decennale, ma ritenuto non applicabile in modo da impedire il previo ricalcolo del rapporto di conto corrente ai fini dell’individuazione delle rimesse solutorie

  • art. 1422 c.c.

    la Corte chiarisce che la regola di imprescrittibilità dell’azione di nullità non è elusa dal ricalcolo del conto depurato delle poste illegittime, poiché la prescrizione opera solo sulle rimesse che risultino realmente solutorie all’esito della rettifica

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    menzionato solo nel riepilogo della fase di merito, in relazione alla verifica dell’usura nel contratto originario di conto corrente

  • art. 117 TUB

    richiamato nel riepilogo della determinazione del tasso applicato al rapporto bancario nel periodo antecedente al contratto del 2003

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento del saldo di un conto corrente bancario, la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse deve essere compiuta sul saldo rettificato, depurato dagli addebiti indebitamente contabilizzati dalla banca.
  • La prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito non impone di assumere come base il saldo banca originariamente annotato, perché ciò precluderebbe la corretta ricostruzione del rapporto dare/avere e altererebbe la qualificazione delle rimesse.
  • L’operazione di ricalcolo del conto e l’individuazione delle rimesse solutorie sono attività preliminari e distinte rispetto alla verifica della prescrizione: solo le rimesse che risultano realmente solutorie all’esito del ricalcolo possono essere assoggettate al relativo termine prescrizionale.
  • L’eliminazione delle poste nulle o illegittime dal conto non viola l’art. 1422 c.c., poiché non incide sulla imprescrittibilità dell’azione di nullità, ma serve solo a ricostruire correttamente la base contabile su cui misurare gli effetti della prescrizione della ripetizione dell’indebito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneNullitàOnere della prova

Testo integrale

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