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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05691/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2011 e 2012, emessi per omessa denuncia in relazione all’occupazione, in regime di concessione, di un’area demaniale adibita all’ormeggio di natanti da diporto nel porto di Talamone. Il contribuente ha impugnato gli atti sostenendo, con il primo motivo, che la potestà impositiva non spettasse al Comune perché la disciplina dei rifiuti nell’ambito portuale sarebbe riservata all’Autorità portuale o, comunque, non al Comune in assenza di una sua competenza. Con il secondo motivo ha dedotto che il Comune non aveva previsto nel regolamento TARSU una specifica categoria per spazi acquei e ormeggi, sicché non avrebbe potuto estendere la tariffa ad aree non espressamente classificate, neppure per assimilazione. La CTR aveva rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che, nel porto di Talamone, mancando un’Autorità portuale istituita, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani restassero di competenza comunale e che non fosse necessaria una previsione regolamentare specifica per gli ormeggi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel caso concreto, il porto di Talamone non risultava incluso tra quelli con Autorità portuale istituita; di conseguenza, per le aree portuali prive di Autorità portuale riemerge la competenza comunale in materia di igiene urbana e di tassazione TARSU dei rifiuti urbani prodotti nell’area. Ha inoltre chiarito che la disciplina invocata dal ricorrente sulla competenza dell’Autorità marittima e sul servizio di raccolta dei rifiuti delle navi riguarda un diverso ambito, non sovrapponibile alla TARSU dovuta per i rifiuti urbani prodotti dai diportisti. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la nozione di "aree scoperte" comprende anche gli spazi acquei e che l’assenza, nel regolamento comunale, di una categoria espressa per ormeggi o spazi acquei non impedisce la tassazione, potendo tali aree essere ricondotte per categoria a quelle assimilabili ai campeggi e ad altre aree ricreativo-turistiche. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16 L. 28 gennaio 1994, n. 84

    Regola le operazioni portuali e la vigilanza sulle stesse; non attribuisce, nel caso esaminato, una competenza in materia di TARSU per i rifiuti urbani prodotti dai diportisti.

  • art. 2 D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto dalla Corte relativo a un diverso oggetto, cioè ai rifiuti prodotti dalle navi e ai residui del carico, non alla TARSU sugli spazi di ormeggio.

  • art. 3 D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182

    Come l’art. 2, è norma riferita alla disciplina dei rifiuti portuali delle navi e non incide sulla debenza della TARSU per aree di ormeggio.

  • art. 68 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Le categorie tariffarie sono definite dai regolamenti comunali; l’assimilazione di aree adibite ad ormeggi ad altre categorie tipizzate è consentita per categoria e non per analogia.

  • art. 69 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Richiamato nel motivo, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura, ribadendo la legittimità della classificazione regolamentare delle aree tassabili.

  • art. 62, comma 5, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    "esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale"

    L’esclusione opera solo quando la gestione dei rifiuti è sottratta al regime di privativa comunale; se manca l’Autorità portuale, la competenza comunale permane.

  • art. 21, comma 8, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Fa salve le competenze attribuite alle Autorità portuali, ma non estende tale riserva ai casi in cui l’Autorità portuale non sia istituita.

  • art. 6, comma 1, lett. c), L. 28 febbraio 1994, n. 84

    Attribuisce alle Autorità portuali, nei porti indicati dalla legge, l’affidamento e il controllo dei servizi di interesse generale, tra cui quelli di pulizia e raccolta rifiuti.

  • art. 1, lett. b), D.M. 14 novembre 1994

    Include tra i servizi di interesse generale nei porti la pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica, anche presso concessionari e utenti portuali.

  • art. 8 D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182

    Riguarda i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, ambito distinto dalla TARSU sugli ormeggi.

  • art. 10 D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182

    Come l’art. 8, delimita un diverso servizio portuale, senza incidere sulla tassa per rifiuti urbani delle aree in concessione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Legittima il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione/falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.

Massime di principio

  • In materia di TARSU per aree portuali, la competenza impositiva del Comune permane quando nel porto non sia stata istituita un’Autorità portuale; la riserva in favore dell’Autorità portuale opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • La disciplina dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico è distinta dalla TARSU dovuta per i rifiuti urbani prodotti da concessionari o utenti di aree di ormeggio: la prima non esclude automaticamente la potestà impositiva comunale sulla seconda.
  • Ai fini della TARSU, la nozione di "aree scoperte" comprende anche gli spazi acquei e, più in generale, tutte le superfici utilizzabili da una collettività che generano rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal fatto che il supporto sia solido o liquido.
  • L’omessa previsione nel regolamento comunale di una categoria specifica per ormeggi o spazi acquei non impedisce l’imposizione, se tali aree sono ricondotte per categoria a quelle tipizzate dal regolamento sulla base di una omogenea potenzialità di rifiuti e di una destinazione funzionalmente assimilabile.
  • La tassazione del concessionario di un’area demaniale non viene esclusa dal fatto che l’area sia concretamente utilizzata da terzi: il presupposto TARSU resta la detenzione/occupazione dell’area in capo al concessionario, salvo prova delle condizioni che rendano l’area inutilizzabile o sottratta alla sua disponibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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