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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36454/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che, in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., aveva rigettato le istanze di misure alternative (affidamento in prova ai servizi sociali e detenzione domiciliare) presentate dal Pais per l'espiazione di due condanne per furto aggravato (fatti del 2014 e 2016). Il ricorrente lamentava violazione degli artt. 47 e 47-ter dell'ordinamento penitenziario e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non aveva valutato adeguatamente elementi positivi a suo favore (stabile convivenza, domicilio, regolare attività lavorativa) e non aveva svolto un'analisi approfondita della personalità e del percorso rieducativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure di merito generiche e non specifiche, non scrutinabili in sede di legittimità. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse adeguatamente motivato il rigetto delle misure alternative, evidenziando la notevole pericolosità sociale del ricorrente sulla base di elementi concreti: numerosi precedenti e arresti dal 2005 al 2016, frequenti controlli in compagnia di pregiudicati, inidoneità del domicilio per il contesto criminale, difficoltà di controllo derivanti dalla natura itinerante del lavoro in cantiere, e scarso valore probatorio della relazione UEPE. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Norma richiamata in relazione ai benefici penitenziari (affidamento in prova, detenzione domiciliare); la Corte rileva che il giudice di merito deve valutare elementi atti a ritenere la misura idonea ad evitare nuovi reati e considerare la pericolosità sociale.

  • art. 47-ter Ordinamento Penitenziario (comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Richiama il criterio specifico per la concessione di detenzione domiciliare in certe ipotesi: in assenza di linee legislative puntuali, il tribunale deve motivare la presenza/assenza di elementi che rendano il beneficio idoneo a prevenire la recidiva, valutando prescrizioni, caratteristiche di personalità, progressi trattamentali e condotta in libertà.

  • art. 627 c.p.p.

    Norma procedurale in base alla quale il provvedimento impugnato era stato emesso in sede di rinvio; indica la cornice procedurale del riesame da parte del tribunale di sorveglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per l'appellante/ricorrente; applicata dalla Cassazione per imporre il pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende in considerazione dell'inammissibilità evidente del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata per motivare la condanna alla somma alla cassa delle ammende: anche ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono giustificare la sanzione quando l'autore non è esente da colpa.

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione che si limitano a ripetere le istanze meramente come proposte in primo grado, senza criticare in modo specifico e argomentato la motivazione del giudice di merito, rischiano l'inammissibilità: le censure devono essere precise e confrontarsi puntualmente con le ragioni del provvedimento impugnato.
  • Per ottenere misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) il giudice di merito valuta sia elementi positivi (stabilità familiare, lavoro stabile, progressi trattamentali) sia indicatori di pericolosità (prezpenali, frequenti arresti, contatti abituali con pregiudicati); la mera dichiarazione di convivenza o di lavoro itinerante non è di per sé sufficiente a superare rilievi concreti sul rischio di recidiva o sull'impossibilità di controllo.
  • La valutazione dell'idoneità del domicilio e della possibilità di controllo è centrale: un domicilio inserito in un contesto criminale o una attività lavorativa che comporta spostamenti continui possono rendere inattuabile il controllo necessario per le misure alternative.
  • Le relazioni degli uffici (UEPE, polizia) sono valutate nella loro attendibilità: dichiarazioni testimoniali o relazioni superficiali possono essere ritenute non credibili se contraddette da dati oggettivi (date di reati successivi, precedenti penali).
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina il merito ma verifica la correttezza formale e la completezza della motivazione; per questo è fondamentale che il ricorso esponga vizi di diritto o motivazionali ben delimitati e non critiche di merito generiche.
  • La presentazione di un ricorso palesemente infondato o meramente reiterativo può comportare condanne per spese e somme alla cassa delle ammende; dunque è opportuno valutare attentamente la specificità e fondatezza delle doglianze prima di impugnare.

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