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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01165/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso una cartella di pagamento emessa per sanzioni da violazioni del codice della strada, deducendo la mancata notifica dei verbali di accertamento. In primo grado l’opposizione era stata dichiarata inammissibile perché ritenuta proposta erroneamente ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e comunque tardiva, assumendosi che il termine di 30 giorni decorresse dall’avviso bonario di pagamento. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice omesso l’esame della documentazione e ritenuto tardiva l’opposizione nonostante la cartella fosse stata notificata il 10 marzo 2018 e il ricorso iscritto a ruolo il 29 marzo 2018; 2) violazione degli artt. 159 e 112 c.p.c., per non avere applicato il principio di conservazione degli atti processuali e non essersi pronunciato nel merito; 3) violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 549 del 1992, per avere fatto decorrere il termine di opposizione dalla ricezione dell’avviso bonario, considerato erroneamente atto autonomamente impugnabile, pur non rientrando nelle ipotesi tassative di legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondati tutti e tre i motivi. Ha osservato, quanto ai primi due, che l’opposizione in primo grado era stata iscritta a ruolo il 29 marzo 2018, quindi entro 30 giorni dalla notifica della cartella avvenuta il 10 marzo 2018, sicché la declaratoria di tardività era erronea. Quanto al terzo motivo, richiamando il precedente di legittimità indicato in motivazione, ha escluso che dalla notifica dell’avviso bonario potesse decorrere un termine di impugnazione, poiché l’avviso bonario non integra un atto autonomamente impugnabile nei casi considerati. Ne è seguita l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato come base della proposta del relatore nel procedimento camerale non partecipato.

  • art. 615 c.p.c.

    La domanda di primo grado era stata ritenuta erroneamente proposta ai sensi di questa norma; la Corte censura tale impostazione nel contesto della declaratoria di inammissibilità/tardività.

  • art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011

    Il termine di 30 giorni previsto da questa disposizione non poteva essere fatto decorrere come aveva ritenuto il giudice di merito, poiché nel caso concreto l’opposizione era stata iscritta entro 30 giorni dalla notificazione della cartella.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La loro violazione è stata dedotta per l’omesso esame della documentazione rilevante ai fini della tempestività dell’opposizione.

  • artt. 159 e 112 c.p.c.

    Richiamati nel motivo di ricorso per sostenere la necessità di conservare gli atti processuali e di pronunciare sul merito delle domande.

  • art. 19 del d.lgs. n. 549 del 1992

    La Corte esclude che l’avviso bonario rientri tra gli atti tassativamente impugnabili ai sensi della norma e quindi che dalla sua notifica possa decorrere un termine di opposizione.

Massime di principio

  • Quando si contesta una cartella di pagamento, la tempestività dell’opposizione va verificata rispetto all’atto effettivamente impugnato e alla sua notificazione; non può essere dichiarata tardiva se il ricorso è stato proposto entro il termine applicabile decorrente da tale notifica.
  • L’avviso bonario di pagamento, di per sé, non è automaticamente un atto autonomamente impugnabile né può far decorrere un termine di opposizione se non rientra nelle ipotesi tassative previste dalla legge.
  • Il giudice di merito deve esaminare la documentazione rilevante ai fini della verifica della tempestività e non può fondare l’inammissibilità su una erronea ricostruzione del dies a quo.
  • Se la decisione di merito si fonda su una errata declaratoria di tardività, la cassazione con rinvio è necessaria affinché il giudice di merito esamini la controversia nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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