Cassazione Penale, Ordinanza n. 34280/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condannato)
La controversia
Nel corso di un procedimento di revisione, una congiunta del condannato ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della pena. Il condannato era stato definitivamente condannato per partecipazione ad associazione mafiosa e tentata estorsione aggravata; la condanna ex art. 416-bis c.p. risultava fondata sulle frequentazioni con altri associati e sulla partecipazione a un summit nel quale era stata stabilita un’estorsione. Il difensore ha inoltre chiesto il rinvio per omessa notificazione dell’avviso di udienza. La Corte ha precisato che la fase sottoposta alla sua decisione riguardava esclusivamente la sospensione dell’esecuzione, non il ricorso contro il provvedimento della Corte d’appello, la cui decisione di merito era fissata per il 18 novembre; la richiesta di rinvio non è stata esaminata nel merito, poiché la trattazione della sospensione si svolgeva de plano, senza convocazione delle parti.
La decisione
La Corte d’appello di Caltanissetta, con decisione del 16 settembre 2026, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione. Ha ritenuto che non ricorressero le situazioni eccezionali richieste dall’art. 635 c.p.p.: la sospensione presuppone che appaia verosimile l’accoglimento della domanda di revisione e la conseguente revoca della condanna, e la sola positiva delibazione sull’ammissibilità della revisione non basta. Nel caso concreto, tali presupposti non apparivano sussistenti. La richiesta difensiva di rinvio per omessa notificazione non è stata decisa, essendo la fase limitata alla sospensione e trattata de plano. La decisione sul merito del ricorso contro il provvedimento della Corte d’appello era fissata per il 18 novembre.
Norme richiamate
in tema di revisione, la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 635 cod. proc. pen. costituisce istituto di carattere eccezionale, in quanto derogatorio rispetto al principio di obbligatorietà dell'esecuzione e presuppone la sussistenza di situazioni in cui appare verosimile l'accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna, non essendo sufficiente, a tal fine, la positiva delibazione sull'ammissibilità dell'istanza
La sospensione dell’esecuzione durante la revisione è eccezionale e richiede elementi che rendano verosimili l’accoglimento della domanda e la revoca della condanna; la sola ammissibilità dell’istanza di revisione non è sufficiente.
considerato che la condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. risulta fondata sulla base di frequentazioni con altri associati e in forza della partecipazione ad un summit nel corso del quale venne stabilita un’estorsione
La disposizione è richiamata per identificare il delitto oggetto della condanna definitiva; la decisione non formula una regola interpretativa autonoma sui suoi elementi costitutivi.
Massime di principio
- La sospensione dell’esecuzione della pena prevista dall’art. 635 c.p.p. durante il procedimento di revisione ha carattere eccezionale, perché deroga al principio di obbligatorietà dell’esecuzione.
- La sospensione può essere disposta quando vi siano situazioni che rendano verosimili l’accoglimento della domanda di revisione e la conseguente revoca della condanna; la sola valutazione positiva dell’ammissibilità dell’istanza non è sufficiente.
- La trattazione della richiesta di sospensione dell’esecuzione nella fase di revisione avviene de plano, senza convocazione delle parti.
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