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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17474/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia denunciando violazione di legge: il Tribunale aveva ridotto la pena per la scelta del rito abbreviato nella misura di un terzo anziché nella misura della metà prevista per le contravvenzioni dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (testo riformato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103). Si chiedeva l'annullamento e la rideterminazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato l'errore nell'applicazione della riduzione per il rito abbreviato (un terzo invece della metà) dopo che il Tribunale aveva determinato la pena in 4 mesi di arresto e 669,00 euro di ammenda (dopo le attenuanti generiche). Il vizio è stato emendato in sede di cassazione ai sensi dell'art. 620, lett. /), cod. proc. pen., con annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminazione della pena in 2 mesi di arresto e 334,50 euro di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    prevede che, nell'eventualità di opzione, da parte dell'imputato, per il giudizio abbreviato, la pena sia diminuita, per le contravvenzioni, della metà

    La norma impone che per le contravvenzioni la riduzione della pena per il rito abbreviato sia del 50%. La Corte ha applicato questa percentuale correggendo l'erronea riduzione al 33% adottata dal Tribunale.

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma che individua il reato per cui l'imputato è stato dichiarato colpevole; la sentenza di merito aveva applicato questa fattispecie.

  • art. 620, lett. /), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, in presenza di vizi di determinazione della pena facilmente emendabili in sede di legittimità, di annullare senza rinvio e rideterminare il trattamento sanzionatorio; la Corte ha utilizzato tale potere per correggere la misura della riduzione per il rito abbreviato.

Massime di principio

  • Per le contravvenzioni la riduzione di pena per scelta del rito abbreviato, secondo l'art. 442, comma 2, è del 50%: i giudici di merito devono applicare tale percentuale alla pena già determinata dopo l'eventuale computo delle attenuanti.
  • Se il Tribunale applica erroneamente una diversa percentuale di sconto per il rito abbreviato, la Corte di cassazione può correggere l'errore e rideterminare la pena senza rinvio quando l'errore è materiale e la nuova determinazione è agevolmente effettuabile.
  • La determinazione della pena deve seguire un ordine logico: prima calcolo della pena base, poi applicazione delle circostanze attenuanti/accertate, e infine applicazione della riduzione prevista per il rito abbreviato.
  • La versione della norma da applicare è quella vigente al momento del fatto o comunque quella applicabile in base alla disciplina temporale delle norme: qui la Corte ha richiamato il testo vigente alla data della commissione del fatto.
  • Quando si contesta in cassazione solo l'errata modulazione del trattamento sanzionatorio (e non la responsabilità), è frequente che la Corte limiti l'annullamento alla sola parte sanzionatoria e proceda alla rideterminazione effettiva della pena.

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