Cassazione Penale, Ordinanza n. 14762/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che, in sede esecutiva, aveva respinto l'istanza di riconoscimento della continuazione tra più reati già giudicati, escludendo il vincolo tra il reato indicato come sentenza sub 2 e gli altri fatti di cui all'istanza. La decisione di merito aveva valorizzato il carattere isolato di un episodio di possesso domestico di due pistole a salve modificate, ritenuto non collegabile all'ambito associativo di riferimento e quindi espressione di autonome risoluzioni criminose. Nel ricorso si contestava tale valutazione, chiedendo una lettura diversa del compendio probatorio e sostenendo, con un secondo motivo, che nella determinazione della pena conseguente al riconoscimento della continuazione tra reati già definiti con giudizio abbreviato la riduzione per il rito avrebbe dovuto operare dopo il cumulo materiale, e non prima. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure manifestamente infondate e generiche, osservando che il ricorso mirava in sostanza a una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione nel negare la continuazione, poiché l'episodio relativo al possesso delle armi a salve modificate era isolato e non collegabile al contesto associativo, sicché i fatti risultavano espressione di autonome determinazioni criminose. Ha inoltre affermato che, in sede esecutiva, quando la continuazione riguarda reati definiti con giudizio abbreviato, la riduzione per il rito va applicata prima del criterio moderatore del cumulo materiale di cui all'art. 78 c.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In sede esecutiva, per la determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione tra più reati, la riduzione per il rito abbreviato opera prima dell'applicazione del criterio moderatore del cumulo materiale, che limita la reclusione al massimo di trenta anni.
giurisprudenza di legittimità in materia di continuazione
La continuazione richiede un collegamento non meramente occasionale tra i fatti; un episodio isolato e autonomo, non inseribile nel medesimo disegno criminoso o nell'ambito associativo di riferimento, esclude il riconoscimento del vincolo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione può essere escluso quando il fatto del quale si chiede il collegamento presenti un carattere isolato e autonomo, non riconducibile al medesimo disegno criminoso o al contesto di riferimento degli altri reati.
- In sede esecutiva il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio probatorio se il giudice dell'esecuzione ha reso una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i principi di diritto applicabili.
- Quando la continuazione coinvolge reati già definiti con giudizio abbreviato, la diminuzione di pena per il rito si applica prima del meccanismo di moderazione del cumulo materiale previsto dall'art. 78 c.p.
- La mera sollecitazione a una lettura alternativa dei fatti, priva di specifiche censure di legittimità, integra un motivo generico e non idoneo a scardinare la decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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