Cassazione Civile, Ordinanza n. 02908/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento ispettivo relativo a una lavoratrice della società ricorrente, dal quale era emersa, secondo l'INPS e poi secondo la Corte d'appello, l'effettiva prestazione di attività lavorativa fino alle ore 15,30 e non fino alle ore 14,30 come dedotto dalla società; ciò aveva comportato la condanna della società al pagamento di somme per omissione contributiva sul maggior orario settimanale, oltre sanzioni. La società, ricorrendo per cassazione, ha dedotto un solo motivo, denunciando la violazione degli artt. 112, 244, 251 e 253 c.p.c. per avere la Corte territoriale attribuito prevalenza alle dichiarazioni rese agli ispettori rispetto alla deposizione resa in giudizio sotto giuramento. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la valutazione delle prove e l'attendibilità della testimonianza, sostenendo che il verbale ispettivo non potesse prevalere sulla prova orale assunta in udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano dirette, sotto la veste formale della violazione di legge e del vizio motivazionale, a ottenere una rivalutazione del merito istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che il verbale ispettivo, nel giudizio sul rapporto previdenziale, non vale come atto amministrativo la cui legittimità sia sindacabile in sé, ma come fonte di prova liberamente apprezzabile dal giudice ex art. 116 c.p.c.; la valutazione di inattendibilità della deposizione e di attendibilità delle dichiarazioni rese agli ispettori è stata ritenuta insindacabile nei limiti del giudizio di cassazione, in difetto di una deduzione coerente con l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La Corte ha quindi confermato la decisione d'appello e ha disposto nulla sulle spese per assenza di sostanziale attività difensiva, dando atto altresì dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
nel giudizio di legittimità va distinto l'omesso esame di una domanda dalla contestazione dell'interpretazione data dal giudice di merito; solo nel primo caso si configura il vizio processuale denunciabile ex art. 112 c.p.c.
art. 244 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta in concreto diretta alla rivalutazione delle prove e non a un vizio processuale autonomamente scrutinabile in cassazione.
art. 251 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della contestazione sulla prova testimoniale, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità del motivo.
art. 253 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente, senza che la doglianza superasse il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
il verbale ispettivo nel giudizio previdenziale è fonte di prova liberamente valutabile dal giudice secondo il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la rivalutazione del fatto e delle prove è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo; se il motivo non si confronta con tale parametro, è inammissibile.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
è inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente deduzione della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: quando il motivo mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove, esso è inammissibile.
- Il verbale ispettivo, nelle controversie previdenziali, ha natura di fonte probatoria liberamente apprezzabile dal giudice di merito e non di atto amministrativo la cui legittimità sia autonomamente sindacabile in cassazione.
- La scelta del giudice di merito tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e testimonianza resa in udienza appartiene al prudente apprezzamento delle prove e non può essere sostituita da una diversa lettura del fatto in sede di legittimità, salvo il rigoroso vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- La deduzione di vizi ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. è inammissibile quando, dietro la formale denuncia della violazione di legge o del difetto di motivazione, si richieda soltanto una rivalutazione del merito.
- Nel processo previdenziale la motivazione sulla sussistenza del maggior orario di lavoro e sul conseguente obbligo contributivo, se sorretta da congrua valutazione delle prove, è insindacabile in cassazione nei limiti ordinari del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02844/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 9 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02849/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 9 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02894/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 9 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02897/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 9 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02906/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 9 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02907/2026 del 09/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →