Cassazione Penale, Ordinanza n. 28723/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello a tre mesi di reclusione ed euro 200 di multa per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, poi sviluppato con memoria. Ha dedotto violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che non dovesse applicarsi la disciplina introdotta dalla legge n. 251 del 2005 e contestando quindi il calcolo del termine prescrizionale. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché basata su un'erronea lettura della disciplina della sospensione della prescrizione ex art. 159 c.p. e della struttura del reato contestato, qualificato come fattispecie a progressione criminosa e a consumazione prolungata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, e ha richiamato il principio secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si consuma come reato unitario a consumazione prolungata, con cessazione definitiva coincidente con la scadenza del termine per l'ultima mensilità, ossia il 16 gennaio dell'anno successivo. Poiché nel caso concreto il reato era indicato come consumato il 16 ottobre 2017, la sospensione della prescrizione doveva applicarsi e il termine non risultava maturato. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità colposa.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 12 settembre 1983, n. 463
Norma incriminatrice richiamata nel testo come base del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali; il testo la indica come reato contestato e oggetto della condanna.
La sospensione del corso della prescrizione nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina; nel caso concreto, ciò impedisce il maturare della prescrizione invocata dalla ricorrente.
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione richiamata dalla Corte come applicabile ai fatti commessi nel periodo di vigenza della legge.
Richiamata solo per escludere che abbia abrogato retroattivamente la disciplina della sospensione della prescrizione.
legge 27 novembre 2021
Richiamata solo per escludere che abbia prodotto effetti abrogativi retroattivi sulla disciplina della sospensione della prescrizione.
art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 483, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
È la disposizione sostanziale, come risultante dalle modifiche normative, che disciplina il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Viene richiamato per la modifica della fattispecie, in particolare per l'introduzione della soglia di punibilità di euro 10.000 annui.
Norma implicata nella condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall'art. 159 c.p. nel testo della legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa e non può essere esclusa invocando una pretesa abrogazione retroattiva da leggi successive.
- Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, superata la soglia di punibilità, ha struttura di reato unitario a consumazione prolungata: le omissioni successive nello stesso anno assumono natura esecutiva e la consumazione definitiva coincide con la scadenza del termine dell'ultima mensilità.
- Quando la censura sulla prescrizione presuppone una ricostruzione normativa incompatibile con il dato letterale e con la giurisprudenza consolidata, il ricorso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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